La Commissione Europea ha avviato un’indagine informale su come l’Italia applichi il regime del golden power agli investimenti interni — in particolare, all’operazione da 10,5 miliardi di euro proposta da UniCredit per l’acquisizione di Banco BPM.
L’iniziativa, lanciata nell’ambito del sistema “EU Pilot”, riflette le crescenti preoccupazioni di Bruxelles circa la compatibilità dei meccanismi nazionali di controllo degli investimenti con il diritto dell’Unione. Negli ultimi anni l’Italia ha già fatto ricorso al golden power in settori strategici come banche, telecomunicazioni ed energia — anche in relazione ad operazioni interamente domestiche.
Si pone quindi una questione giuridica cruciale: gli Stati membri possono limitare gli investimenti intra-UE senza violare il diritto europeo?
Secondo quanto riportato da Oloff Gill (portavoce della Commissione Europea per la Sicurezza Economica, il Commercio e i Servizi Finanziari), la Commissione Europea sembrerebbe aver attivato nei confronti del governo italiano la procedura “EU Pilot”.
Filippo Mazza ha spiegato su Global Competition Review che, per quanto riguarda le norme UE applicabili (presumibilmente oggetto di discussione nell’ambito dell’EU Pilot), il principale riferimento è il Regolamento UE 2019/452. Tuttavia, questo regolamento non istituisce un meccanismo di controllo a livello europeo: si limita a fissare requisiti minimi per il coordinamento tra Stati membri nella valutazione degli investimenti esteri diretti (IED) per motivi di sicurezza o ordine pubblico.
Ciò significa che, sebbene il potere decisionale rimanga in ultima analisi agli Stati membri, il Regolamento IED mira a creare un quadro di coordinamento più efficiente— riducendo la burocrazia e il rischio di processi di screening non coordinati con approcci e risultati potenzialmente contraddittori.
Nel caso dell’operazione UniCredit/MPS, una mancata approvazione basata sul golden power in un’operazione intra-UE (o addirittura intra-Italia!) non passa inosservata — ma secondo le attuali norme europee sugli IED, gli Stati membri conservano ancora un ampio margine di discrezionalità.
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