Nel trasferimento d’azienda, l’art. 2112 c.c. tutela i lavoratori anche nelle cessioni parziali.
Un aspetto spesso trascurato nelle operazioni di M&A: se mancano i requisiti di legge, il trasferimento è inefficace nei confronti dei dipendenti, i quali restano in capo al cedente, con impatti economici rilevanti.
Come chiarito da Luciano Racchi su Diritto Bancario, è decisivo che il ramo trasferito sia un’entità funzionalmente autonoma, capace di operare con mezzi propri.
La giurisprudenza richiede, di regola, che tale autonomia preesista al trasferimento, ma ammette eccezioni in presenza di riorganizzazioni reali, sostanziali e non meramente strumentali.
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