Con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di approvazione delle clausole vessatorie nei contratti conclusi online, stabilendo che la mera selezione di una casella mediante un click non è sufficiente a integrare la specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341, comma 2, c.c.
La pronuncia riguarda un contratto concluso tra professionisti, ma le considerazioni svolte dalla Corte assumono un rilievo più ampio, soprattutto alla luce della crescente diffusione della contrattazione telematica e del ricorso a procedure digitali per la conclusione di contratti con consumatori e clienti bancari.
La controversia riguardava un contratto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica concluso online. Il contratto prevedeva, tra le altre, una clausola di deroga alla competenza territoriale, prevedendo la competenza esclusiva di un determinato tribunale.
Tale clausola era stata oggetto di una specifica procedura di cd. doppio flag: il cliente aveva accettato le condizioni generali di contratto mediante un click su un primo form di flag e aveva poi proceduto alla specifica approvazione della clausola mediante un separato click su un secondo form.
La Corte ha affrontato la questione muovendo dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 [1], che, in materia di contratti conclusi per via telematica, richiama l’applicazione delle ordinarie norme sulla conclusione dei contratti.
La conclusione a cui è pervenuta la Corte di Cassazione è che la stipulazione del contratto mediante una procedura online non esclude l’applicazione dell’art. 1341, comma 2, c.c., il quale richiede la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie.
Secondo la Corte, nei contratti non soggetti a forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 1350 c.c., tale requisito può essere soddisfatto mediante l’apposizione di una firma elettronica semplice, quale definita dall’art. 3, punto 10, del Regolamento (UE) n. 910/2014 (“eIDAS”), anche c.d. firma digitale leggera. La Corte richiama, a titolo esemplificativo, l’utilizzo di un codice OTP (one-time password) quale modalità di sottoscrizione elettronica.
La mera selezione, mediante un click, della casella corrispondente alla clausola vessatoria non sarebbe invece sufficiente: la modalità di adesione deve consentire all’utente di approvare la clausola in maniera specifica e consapevole.
Nel caso esaminato, la Corte ha pertanto ritenuto inefficace la clausola di deroga alla competenza territoriale, non essendo stata oggetto di una specifica approvazione nelle forme richieste dall’art. 1341, comma 2, c.c.
La pronuncia assume particolare interesse perché la Corte non si limita a ribadire la necessità della specifica approvazione delle clausole vessatorie, ma affronta il problema delle modalità con cui tale requisito possa essere soddisfatto nell’ambito della contrattazione online.
Il principio è stato affermato con riferimento a un rapporto B2B, ma appare ragionevole interrogarsi sulle sue possibili ricadute anche nei contratti conclusi online con i consumatori, nei quali la necessità di assicurare una manifestazione di volontà effettivamente consapevole assume un rilievo ancora maggiore.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il rapporto tra il requisito individuato dalla Cassazione e la nozione di firma elettronica prevista dal Regolamento eIDAS. Quest’ultimo definisce la firma elettronica in termini volutamente ampi e tecnologicamente neutrali, senza individuare una specifica modalità tecnica attraverso la quale essa debba essere apposta.
La pronuncia lascia quindi spazio a un successivo sviluppo giurisprudenziale volto a chiarire quali caratteristiche debba avere, in concreto, una procedura telematica per consentire di ritenere validamente approvata una clausola vessatoria. Il riferimento all’OTP contenuto nella sentenza rappresenta, in questo senso, un primo elemento utile per comprendere quali modalità possano assumere rilievo ai fini della sottoscrizione elettronica.
La questione assume particolare rilevanza trasversale alle varie industry e ai vari settori, considerata la diffusione del point and click in ambito bancario, finanziario, assicurativo ma – più in generale – in qualunque settore in cui gli operatori fanno ricorso a piattaforme di e-commerce.
La sentenza della Cassazione, che per alcuni versi appare caratterizzata da un approccio formalistico rispetto alle modalità con cui oggi si conclude la contrattazione online, è quindi destinata a produrre un notevole impatto; infatti, sono frequentemente conclusi contratti attraverso procedure interamente telematiche, sia nei rapporti con clientela retail sia nei rapporti con clientela professionale.
Per tali operatori, la pronuncia rende particolarmente importante verificare le modalità attraverso le quali il cliente presta il proprio consenso alle singole clausole contrattuali, soprattutto quando si tratta di clausole soggette alla specifica approvazione richiesta dall’art. 1341, comma 2, c.c.
In questo contesto, il semplice utilizzo di un “doppio flag” potrebbe non essere sufficiente. Le procedure contrattuali digitali dovranno quindi essere valutate anche alla luce delle modalità concrete attraverso le quali il cliente viene identificato e manifesta la propria volontà di approvare specificamente le clausole rilevanti.
Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dall’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), secondo cui, nei casi di sottoscrizione con firma elettronica semplice, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono rimessi alla libera valutazione del giudice, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento.
La combinazione tra questa previsione e il principio affermato dalla Cassazione rende quindi particolarmente rilevante, per gli operatori che concludono contratti online, la corretta progettazione e documentazione delle procedure utilizzate per raccogliere il consenso del cliente. Sarà la successiva evoluzione della giurisprudenza a chiarire ulteriormente quali modalità tecniche siano idonee a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 1341, comma 2, c.c.
L’ordinanza n. 20945/2026 è una pronuncia recente e occorrerà quindi valutare se e come la successiva giurisprudenza ne confermerà e svilupperà il principio. Nel frattempo, per gli operatori che concludono contratti online nell’esercizio della propria attività d’impresa, può essere opportuno adottare un approccio prudenziale e rivedere i propri processi di contrattazione digitale.
La verifica dovrebbe riguardare le condizioni generali in uso, l’individuazione delle clausole che richiedono specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., le modalità di raccolta del consenso e i sistemi di documentazione e conservazione della relativa sottoscrizione.
In particolare, andrebbe valutata l’opportunità di affiancare o sostituire la sola spunta di checkbox con strumenti di firma elettronica conformi alle indicazioni contenute nell’ordinanza. Potrebbe inoltre essere opportuno verificare i contratti già in essere più rilevanti: se le clausole vessatorie sono state approvate tramite checkbox, rischiano di essere considerate inefficaci.
In attesa che la giurisprudenza chiarisca ulteriormente la portata applicativa della decisione, i diversi team di Ughi e Nunziante – (Banking & Finance, Digital, IT, Data Protection e Insurance) – sono a disposizione per verificare la conformità delle condizioni generali al principio affermato dalla Corte di Cassazione, individuando le clausole soggette a specifica approvazione e valutando il relativo rischio di inefficacia, anche con riferimento ai contratti già conclusi.
Da altra prospettiva, la consulenza legale si renderà opportuna anche per valutare eventuali modifiche ai processi interni di sottoscrizione: dalla scelta della tipologia di firma elettronica da adottare, all’integrazione della stessa nel flusso di contrattazione online senza comprometterne la fluidità, fino alla corretta conservazione delle evidenze necessarie a dimostrare, in caso di contenzioso, la validità del consenso prestato.
Un intervento tempestivo consente di prevenire contestazioni e di tutelare l’efficacia delle clausole su cui si fonda l’equilibrio economico del rapporto.
[1] Art. 13 (Inoltro dell’ordine): 1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.