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Newsletter: “Amministratori condannati al risarcimento danni per mancata adozione di modelli organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001”

La giurisprudenza italiana continua a concentrarsi sull’applicazione del Decreto Legislativo 231/2001, che stabilisce una responsabilità di tipo amministrativo/penale delle società, in caso determinati crimini siano commessi nel loro interesse. Una sentenza del Tribunale di Milano (n. 1774/2008) si è spinta a ritenere che l’amministratore delegato di una società che non adotti un adeguato programma di compliance viola, ai sensi del suddetto decreto, i doveri derivanti dal proprio mandato ed è responsabile di deficit organizzativo e “mala gestio” nei confronti della società.

La responsabilità dell’amministratore

Con la sentenza n. 1774 del 2008, il Tribunale di Milano ha ritenuto l’amministratore delegato di una società per azioni, condannata ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, responsabile nei confronti della società e dei suoi azionisti per non aver adottato un modello organizzativo finalizzato a prevenire la commissione di reati per conto della società.

Stando al ragionamento del Tribunale, l’adozione di un efficace modello organizzativo avrebbe evitato alla società qualsiasi responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, e quindi l’applicazione delle relative sanzioni a carico della società. Pertanto, nonostante l’adozione di un modello organizzativo non sia strettamente obbligatoria ai sensi della legge italiana, la mancanza di tale adozione da parte dell’organo amministrativo equivale a condotta negligente nell’amministrazione della società e dimostra l’incapacità di assicurare un assetto amministrativo, organizzativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Tale violazione dei doveri proprio dell’organo amministrativo ha procurato danni alla società, dei quali è stato ritenuto responsabile l’amministratore.

Responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto 321

Nonostante tradizionalmente solo le persone fisiche potevano rispondere per responsabilità penale, il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativo/penale delle persone giuridiche nel caso in cui uno specifico reato è commesso nel loro interesse da un qualsiasi soggetto che le rappresenta. In tal caso, oltre alla responsabilità personale della persona fisica, anche la società è ritenuta responsabile, salvo che non fornisca la prova che un modello organizzativo finalizzato a prevenire il reato commesso era stato adottato ed efficacemente implementato.

Le sanzioni inflitte in caso di responsabilità amministrativa dell’ente variano dalle sanzioni pecuniarie al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Quest’ultima sanzione è specialmente preoccupante per società i cui i clienti principali sono le pubbliche amministrazioni (per esempio, le società operanti nel settore della salute), le società attive nel settore finanziario o le cui attività produttive implicano il rispetto di requisiti di sicurezza e salute.

Compliance Programs

Ai sensi dell’Articolo 24 del Decreto Legislativo 231/01, la responsabilità amministrativa degli enti emerge quando sono presenti i seguenti elementi:

(i) ELEMENTO OGGETTIVO: il reato è commesso nell’interesse della società da soggetti operanti al suo interno; e

(ii) ELEMENTO SOGGETTIVO: l’ente è privo di adeguati compliance programs finalizzati a prevenire la commissione di tali reati, essendo pertanto responsabile per la cosiddetta culpa in vigilando.

Un efficace modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 deve prevedere: (i) un’analisi dettagliata del rischio di commissione dei reati elencati nella legislazione interessata; e (ii) politiche appropriate e misure atte a evitare il rischio che un reato sia commesso. Inoltre, un modello organizzativo deve istituire un organo di controllo con lo specifico compito di vigilare sull’applicazione del modello.

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La presente newsletter contiene una descrizione generale della tematica e non costituisce consulenza legale.

Fonte: Ughi e Nunziante