L’adozione della Direttiva (UE) 2023/970 ha segnato un punto di svolta nell’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Con il termine di recepimento fissato al 7 giugno 2026 e lo schema di decreto legislativo di attuazione già all’esame delle istituzioni competenti, il quadro normativo nazionale è in piena fase di ridefinizione.
Si impone, pertanto, una riflessione sull’urgenza e sulla portata delle trasformazioni in atto, attraverso l’analisi degli strumenti normativi e contrattuali in campo per affrontare il divario retributivo di genere.
L’urgenza dell’intervento normativo trova puntuale riscontro nei dati disponibili, i quali restituiscono l’immagine di un divario retributivo di genere che, lungi dall’essere residuale, conserva una portata significativa e presenta tratti peculiari che meritano un’attenta considerazione.
Secondo i dati più recenti dell’Eurostat[1] (2024), il gender pay gap nella UE si attesta in media intorno all’ 11%, ma in Italia il dato grezzo (“unadjusted gender pay gap”) è storicamente più contenuto, circa il 5% secondo le rilevazioni Istat (2024), con picchi tra il 3% nel settore pubblico e 18% nel settore privato. Tale divario si amplia significativamente quando si considera il “gender overall earnings gap”[2], che tiene conto delle ore lavorate, dei contratti part-time e della segregazione occupazionale[3], portandosi ben oltre il 30%.
Il fenomeno, in altri termini, presenta una dimensione strutturale che trascende la mera evidenza statistica: le sue determinanti si annidano nella distribuzione asimmetrica dell’orario di lavoro, nella segregazione verticale delle posizioni ricoperte e nella discontinuità dei percorsi professionali[4].
Questo dato non è solo un problema di equità: è un problema economico. Il Fondo Monetario Internazionale[5] ha stimato che colmare il gender pay gap potrebbe aumentare il PIL dei Paesi sviluppati di una percentuale compresa tra il 5% e il 10%. Per l’Italia, che sconta uno dei tassi di occupazione femminile più bassi dell’UE (circa il 52% contro una media europea del 66%), l’impatto potenziale è particolarmente rilevante[6].
§1. I PILASTRI DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/970: UN BREVE RIEPILOGO
La Direttiva (UE) 2023/970[7] mira a rafforzare il principio sancito dall’articolo 157 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) attraverso misure concrete di trasparenza retributiva e meccanismi di applicazione più efficaci.
I suoi elementi cardine sono:
- Trasparenza retributiva in fase pre-assuntiva: i datori di lavoro devono fornire informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia retributiva ai candidati prima del colloquio o comunque prima della conclusione del contratto. È inoltre vietato chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti di lavoro.
- Diritto all’informazione: i lavoratori acquisiscono il diritto di richiedere e ricevere, per iscritto, informazioni sul proprio livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Questo diritto può essere esercitato anche tramite i rappresentanti dei lavoratori o gli organismi di parità.
- Obblighi di comunicazione per le aziende[8]: la Direttiva introduce obblighi di reporting modulati in base alla dimensione aziendale: i datori di lavoro con almeno 250 lavoratori saranno tenuti a effettuare comunicazioni con cadenza annuale, a partire dal 7 giugno 2027; quelli con un organico compreso tra 150 e 249 lavoratori dovranno provvedere con cadenza triennale, sempre a partire dal 2027; quelli con un numero di lavoratori compreso tra 100 e 149 saranno soggetti al medesimo obbligo triennale, ma a partire dal 7 giugno 2031.
- Valutazione congiunta delle retribuzioni: qualora il reporting riveli un divario retributivo di genere superiore al 5% in una categoria di lavoratori, non giustificato da criteri oggettivi e neutri, il datore di lavoro è tenuto a condurre una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori.
- Tutela giurisdizionale e risarcimento: la Direttiva rafforza la tutela delle vittime di discriminazione retributiva, prevedendo un’inversione dell’onere della prova a favore del lavoratore e il diritto a un risarcimento completo, che includa il recupero integrale delle retribuzioni arretrate, dei bonus, dei pagamenti in natura, nonché il risarcimento per le opportunità perse e per i danni immateriali[9].
§2. LA RISPOSTA ITALIANA: DALLA LOGICA PREMIALE ALLA RIFORMA STRUTTURALE
L’Italia sta avviando un processo di transizione verso la parità salariale. Già con la Legge n. 162 del 5 novembre 2021, il legislatore aveva introdotto uno strumento volto a stimolare e promuovere la parità di genere in ambito lavorativo.
Lo strumento “premiale” della Certificazione della parità di genere, previsto dall’art. 46-bis del Codice delle Pari Opportunità[10], è pensato per le aziende che dimostrino di aver adottato, concretamente, misure per ridurre il divario salariale, ottenendo benefici in termini contributivi. In tale prospettiva, la parità retributiva assume una logica, ancor prima che sanzionatoria, premiale: diventa un fattore di competitività tra le varie realtà imprenditoriali.
Sul piano applicativo, l’evoluzione di tale strumento evidenzia dati ancora contenuti ma in progressiva crescita. Al 2026, le aziende che hanno ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022[11], standard di riferimento per la parità di genere, si contano nell’ordine delle migliaia[12].
Vi è, tuttavia, un limite di natura strutturale: la certificazione rimane volontaria e il beneficio contributivo (corrispondente ad un esonero dal versamento dei contributi in misura pari all’1% dei complessivi contributi datoriali, fino a un massimo di 50.000 euro annui) potrebbe essere ritenuto insufficiente a giustificare l’investimento organizzativo richiesto, in particolare per le PMI.
2.1. LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DEL 4 FEBBRAIO 2026: UN CAMBIO DI PARADIGMA
Il recepimento della Direttiva 2023/970, attraverso lo schema di decreto legislativo del 4 febbraio 2026, segna il passaggio a un approccio più incisivo e strutturale. La finalità è quella di ridurre, in modo strutturale, il divario salariale tra uomini e donne per lavori di pari valore.
Lo schema di decreto richiederà ai datori di lavoro uno sforzo organizzativo rilevante nonché un vero e proprio ripensamento della propria organizzazione in termini di parità salariale.
Le disposizioni si applicheranno ai contratti di lavoro subordinato, sia tempo determinato che a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, ad esclusione del contratto di apprendistato e del lavoro domestico.
Tuttavia, l’esclusione dei lavoratori domestici costituisce una opportunità mancata; l’inserimento nell’ambito di applicazione sarebbe stato particolarmente significativo in un Paese come l’Italia, dove questa categoria, composta in prevalenza da donne e, spesso, da lavoratrici migranti, è tradizionalmente ai margini delle tutele giuslavoristiche.
2.2. LA CENTRALITÀ DEL LAVORO DI PARI VALORE
Questo è, probabilmente, il punto più tecnicamente impegnativo dell’intera riforma.
Lo schema di decreto fornisce la definizione di “divario retributivo” come “la differenza tra i livelli retributivi medi corrisposti da un datore di lavoro ai lavoratori di sesso femminile e a quelli di sesso maschile, espressa in percentuale del livello retributivo medio dei lavoratori di sesso maschile”.
In un’ottica costituzionalmente orientata ex artt. 35 e 37 della Costituzione, ai fini della valutazione della parità salariale, assume particolare rilievo il lavoro nel suo aspetto eminentemente valoriale.
Lo schema di decreto dispone che la valutazione circa il “lavoro di pari valore” debba essere condotta sulla base di “criteri non discriminatori, oggettivi e neutri sotto il profilo del genere”.
In base all’art. 4, comma 2, dello schema di decreto, la valutazione circa la parità del valore del lavoro è demandata a “criteri comuni, oggettivi, neutrali rispetto al genere, che tengono conto delle competenze, dell’impiego, delle responsabilità e delle condizioni di lavoro”.
In questo modo assumono valore comparativo non solo i ruoli del tutto identici ma posizioni comparabili per valore organizzativo, anche quando collocate in funzioni differenti. Sotto questo profilo, quindi, viene richiesto ai datori di lavoro di procedere con una vera e propria “mappatura” delle mansioni di pari valore all’interno della propria organizzazione[13].
Non poteva poi mancare il richiamo alla contrattazione collettiva: come nell’ambito della individuazione dei confini del potere dello ius variandi (art. 2103 c.c.), la contrattazione collettiva assume un ruolo fondamentale, essendo alla stessa demandata la funzione di stabilire cosa si intenda per “stesso lavoro” mediante le declaratorie contrattuali dei livelli di inquadramento.
L’art. 4, comma 4, dello schema di decreto, interviene però con un’importante precisazione: i sistemi di classificazione e inquadramento previsti dalla contrattazione collettiva costituiranno lo strumento di riferimento ai fini della comparazione in quanto conformi ai criteri di oggettività e neutralità, quindi non in termini assoluti.
Per i datori di lavoro italiani, questa attività di classificazione implica una revisione critica dei sistemi di job evaluation alla luce della dimensione di genere: i criteri tradizionalmente adottati riflettono sovente bias storici consolidati. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla valorizzazione dello sforzo fisico a discapito di competenze quali la cura della persona o la capacità relazionale.
In tale prospettiva, metodologie analitiche quali quelle elaborate nell’ambito dell’Equal Pay International Coalition, promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, offrono strumenti validati sul piano scientifico per condurre la mappatura delle mansioni secondo parametri neutri e oggettivi.
I datori di lavoro, quindi, una volta effettuata questa attività preliminare di mappatura dei lavori presenti all’interno della struttura organizzativa, dovranno procedere con la fase di comparazione per verificare la sussistenza di condizioni di parità salariale tra gli stessi lavori o lavori di pari valore.
2.3. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONE
2.3.1. Obblighi in fase pre-assuntiva
Con riferimento ai candidati a un impiego, lo schema di decreto prevede che in fase di assunzione non possano essere richieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o precedenti rapporti di lavoro, né tali informazioni possano essere in altro modo reperite.
Tale disposizione sembrerebbe finalizzata a garantire opportunità salariali oggettive in base all’effettivo valore della prestazione di lavoro, a prescindere da quello che sia il trattamento retributivo percepito in precedenza.
Negli annunci di lavoro, inoltre, dovranno essere indicate la retribuzione iniziale e la fascia retributiva, nonché il CCNL applicato.
2.3.2. Obblighi in costanza del rapporto di lavoro
In un’ottica di trasparenza circa le modalità di determinazione della retribuzione, i datori di lavoro dovranno rendere accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi. Inoltre, solo i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti saranno obbligati a rendere noti i criteri per la progressione economica.
Qualora a seguito dell’attività di comparazione emerga un divario retributivo medio pari o superiore al 5%, il datore di lavoro sarà obbligato ad attivare una procedura di analisi di concerto con le rappresentanze dei lavoratori. Al termine di tale fase, il datore di lavoro dovrà disporre, entro sei mesi, misure correttive.
Assume particolare rilievo la previsione che riconosce ai lavoratori una vera e propria titolarità del diritto all’informazione: i lavoratori avranno il diritto di chiedere, anche mediante i loro rappresentanti, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. È altresì previsto l’obbligo per il datore di lavoro di informare annualmente tutto il personale circa la possibilità di esercitare tale diritto, specificandone modalità e termini.
Resta tuttavia poco chiara la ratio sottesa alla scelta di subordinare gli obblighi di trasparenza retributiva, con particolare riferimento ai criteri di progressione economica, tanto alla dimensione aziendale quanto al superamento della soglia del 5%.
Tale impostazione non appare esente da profili di criticità sotto il duplice versante della coerenza sistematica e dell’effettiva idoneità della disciplina ad assicurare un’applicazione uniforme del principio di parità retributiva.
È opportuno interrogarsi, in particolare, sulla scelta di modulare gli obblighi di trasparenza in funzione di soglie dimensionali che, per loro natura, rischiano di configurare un sistema a geometria variabile. In un tessuto produttivo quale quello italiano, ove le piccole e medie imprese rappresentano la pressoché totalità delle realtà imprenditoriali, la graduazione degli adempimenti potrebbe tradursi, di fatto, in un’area di minor responsabilizzazione per la quota più significativa del mercato del lavoro. Si tratta di un profilo che parrebbe meritevole di approfondita considerazione.
2.5. MEZZI DI TUTELA, ONERE DELLA PROVA, SANZIONI E ORGANISMO DI MONITORAGGIO
Viene prevista l’inversione dell’onere probatorio. Infatti, per il lavoratore sarà sufficiente provare l’esistenza di un divario retributivo rispetto ai colleghi che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore; il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale differenza è giustificata da criteri oggettivi e neutrali, come anzianità, competenze, responsabilità o performance.
In caso di accertamento di discriminazioni poste in essere in violazione delle disposizioni che entreranno in vigore, troveranno applicazione gli adempimenti amministrativi e le sanzioni previste dal d.lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità).
L’art. 14 dello schema di decreto prevede l’istituzione di un Organismo di Monitoraggio con compiti di analisi, raccolta e pubblicazione dei dati nonché di rendicontazione periodica.
§3. PROSPETTIVE E IMPLICAZIONI PER I DATORI DI LAVORO
Il percorso verso la parità retributiva in Italia è chiaramente delineato. La combinazione tra la spinta vincolante della normativa europea, il recepimento nazionale che introduce obblighi strutturali di trasparenza e valutazione, e l’azione proattiva della contrattazione collettiva sta creando un ecosistema normativo complesso.
Per i datori di lavoro, la sfida non sarà solo adempiere a nuovi obblighi di reporting e analisi, ma anche intraprendere un profondo ripensamento dei sistemi di classificazione e valutazione del personale.
Il successo di questa transizione non si misurerà solo nella riduzione delle sanzioni per discriminazione, ma soprattutto nella capacità di costruire ambienti di lavoro più equi, trasparenti e, in ultima analisi, più competitivi, con un impatto positivo sul clima aziendale e sulla valorizzazione, anche salariale, di tutti i talenti a prescindere dal fattore di genere.