Covid-19: rassegna della normativa nel settore bancario-finanziario.
L’emergenza scaturita dal rapido diffondersi della pandemia del virus Covid-19 ha inevitabilmente prodotto effetti sistemici sul tessuto economico e produttivo nazionale.
La risposta del Governo italiano è stata rapida e indirizzata su più fronti. Data l’entità del fenomeno pandemico, gli interventi del Governo e delle altre istituzioni sono stati caratterizzati, inevitabilmente, da una certa frammentarietà.
Allo scopo di limitare i danni che la pandemia potrà produrre sull’intero tessuto economico del Paese, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il “Decreto Cura Italia”).
Attualmente, il Decreto Cura Italia costituisce, in ordine di tempo e di ampiezza, l’intervento più importante e a vasto spettro varato dal Governo.
Di fatto, esso rappresenta una vera e propria “manovra finanziaria” straordinaria con un set di misure eccezionali che interessano quattro macroaree: potenziamento del sistema sanitario, sostegno al mondo del lavoro, sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, sostegno della liquidità tramite il sistema fiscale.
I provvedimenti contenuti nel Decreto Cura Italia saranno verosimilmente modificati in sede di conversione o ampliati tramite ulteriori in sede di conversione, anche perché – alla data di redazione della presente Highlight – sono attese importanti novità, sia a livello di Unione Europea, sia a livello di ulteriori misure a sostegno della liquidità.
Si riporta, di seguito, una rassegna dei principali interventi che hanno interessato il settore bancario e finanziario.
Il presente contributo ha natura informativa e non è pertanto da intendersi come esaustivo dell’intero pacchetto di misure speciali nel settore bancario e finanziario.
Fondo di garanzia per le PMI | Art. 49 D.L. 18/2020 |
L’art. 49 del Decreto Cura Italia ha introdotto importanti misure in tema di sostegno alle piccole e medie imprese (PMI).
I principali interventi previsti dal Decreto Cura Italia sono:
Va infine precisato che le nuove norme introdotte dal Decreto Cura Italia hanno escluso l’applicazione del c.d. “modulo andamentale”, cioè quel sistema di scoring del merito di credito che era stato introdotto (esattamente un anno fa) per analizzare ex ante la sostenibilità finanziaria e, quindi, la probabilità di inadempimento da parte dell’impresa richiedente. Pertanto, la valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo sarà effettuata solo sulla base delle informazioni finanziarie di cui agli ultimi due bilanci approvati o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Sono comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 |
Misure a sostegno del microcredito | Art. 49 D.L. 18/2020 |
Gli operatori del microcredito che siano qualificabili come PMI beneficiano, a titolo gratuito, della garanzia del Fondo sino all’importo massimo pari all’80% dei finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari a favore degli operatori stessi e finalizzati alla concessione, da parte degli operatori del microcredito, di finanziamenti soggetti alla disciplina del microcredito come previsto dall’art. 111 del D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Degno di rilievo è, inoltre, l’innalzamento dell’importo massimo per singola operazione di microcredito da 25.000 a 40.000 euro. |
Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) | Art. 50 D.L. 18/2020 |
Il Decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di ottenere anticipazioni a valere sul FIR
Il FIR, com’è noto, è il fondo istituito con Legge n.145/2018 che ha lo scopo di indennizzare i risparmiatori (azionisti e obbligazionisti) che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018. Il Decreto Cura Italia ha disposto che i risparmiatori, azionisti e obbligazionisti subordinati delle banche , ancor prima del piano di riparto possono ottenere un’anticipazione, a valere sul FIR, per un importo pari al 40% dell’indennizzo deliberato dalla commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. L’anticipo pari al 40% si calcola in modo diverso a seconda che il beneficiario sia un obbligazionista o un azionista. Per i primi, il 40% dell’anticipo andrà calcolato su un importo pari al 95% rispetto al costo di acquisto. Gli azionisti, invece, il 40% dell’anticipo si calcola su un importo pari al 30 % del costo di acquisto delle azioni bancarie. Resta immutato l’importo massimo complessivo dell’indennizzo che non potrà eccedere i 100.000 euro |
Export credit: misure a sostegno dell’export. | Art. 53 D.L. 18/2020 |
La norma prevede uno stanziamento di bilancio quantitativamente importante (2,6 miliardi di euro) a sostegno del credito all’esportazione tramite estensione della garanzia statale in favore di SACE.
Tuttavia, la norma si caratterizza per un refuso redazionale che ostacola, al momento, l’esatta interpretazione. Infatti, nel testo dell’articolo si fa riferimento contemporaneamente ai settori economici interessati dall’emergenza Covid-19 e, in particolare, alle “operazioni nel settore crocieristico”. Il primo testo, comparso nel Decreto Cura Italia, sembrava autorizzare il Ministero dell’Economia a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE solo per le operazioni nel settore crocieristico purché deliberate da SACE entro il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia). L’errore redazionale è stato successivamente oggetto di un comunicato della Presidenza del Consiglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2020) che tuttavia non ha risolto il problema. Rimane ancora una perplessità in quanto non è chiaro se la misura di sostegno finanziario da parte dello Stato in favore dell’export credit di SACE, sia effettivamente esteso a “tutti i settori interessati” o solo al settore crocieristico. La norma in questione andrà pertanto corretta (o riscritta) in fase di conversione in legge del Decreto Cura Italia e, considerato il valore ingente della voce di bilancio, è auspicabile che il Governo estenda la norma oltre i limiti del settore crocieristico. |
Mutui fondiari “prima casa” ed estensione del fondo di garanzia | Art. 54 D.L. 18/2020 |
Il fondo di garanzia previsto dalla Legge n. 244/2007 consente al mutuatario che dimostri “di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo” di sospendere il pagamento delle rate del mutuo “prima casa” per due volte fino ad un massimo di 18 mesi.
La legge istitutiva del fondo prevede che tale misura di solidarietà si applichi solo a mutuatari che siano lavoratori subordinati, titolari di rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia che non siano in grado di adempiere gli obblighi di pagamento del mutuo per ragioni tipizzate connesse al rapporto di lavoro o agenzia. Il Decreto Cura Italia, in deroga alle disposizioni della Legge n. 244/2007 e per un periodo di nove mesi a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, ha:
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Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese | Art. 56 D.L. 18/2020 |
Misure straordinarie particolarmente importanti sono quelle introdotte dal Decreto Cura Italia all’art. 56.
Le microimprese, le piccole e le medie imprese – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB – possono inviare una comunicazione al creditore per avvalersi delle seguenti misure straordinarie:
L’autocertificazione da inoltrare agli istituti di credito o agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB deve contenere la dichiarazione di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione della epidemia da Covid-19”. Non possono accedere a tali benefici le imprese le cui esposizioni debitorie siano già classificate, alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia, come esposizioni creditizie deteriorate. La definizione di micro, piccola e media impresa è quella di cui alla Raccomandazione della Commissione, n. 361/2003, ovvero:
A favore del ceto bancario, il Decreto Cura Italia ha previsto che il soggetto finanziatore, che abbia “subito” la richiesta di irrevocabilità delle linee di credito o di differimento della restituzione, può chiedere di essere ammesso alla garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le PMI di cui alla Legge n. 662/1996. Un approfondimento (“How to freeze a sudden financial crisis”) sull’applicazione pratica degli strumenti offerti dall’art. 56 del Decreto Cura Italia è consultabile sul nostro sito all’indirizzo https://www.unlaw.it/covid-19/how-to-freeze-a-sudden-financial-crisis/ |
Proroga dei termini per gli adempimenti periodici | Comunicazione del 20 marzo 2020 |
Allo scopo di consentire al sistema bancario e finanziario di concentrare tutti gli sforzi e le risorse a sostegno alla liquidità, la Banca d’Italia con la Comunicazione del 20 marzo 2020, ha concesso significative dilazioni a banche e altri intermediari vigilati in relazione a una serie di adempimenti periodici previsti dalla normativa di vigilanza.
Tali dilazioni trovano applicazione anche alle banche significative, in relazione alle materie di competenza della Banca d’Italia. Dilazione di 60 giorni per gli adempimenti in materia di:
Dilazione di 150 giorni per la trasmissione della relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche. Dilazione di 60 giorni per le eventuali risposte da inviare nell’ambito delle consultazioni normative in corso. Inoltre, è stato previsto che l’invio dell’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche meno significative è posticipato al 30 giugno. Link: |
Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi | Comunicazione del 23 marzo 2020 |
Ai sensi dell’art. 103 del Decreto Cura Italia, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 sono sospesi sino al 15 aprile 2020.
In attuazione di tale norma, la Banca d’Italia ha espressamente confermato che tutti i procedimenti amministrativi di competenza di Banca d’Italia sono pertanto sospesi ex lege dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Link: |
Arbitro Bancario Finanziario e reclami dei clienti | Delibera 144 del 17 marzo 2020 e comunicazione del 3 aprile 2020 |
In data 17 marzo 2020, Banca d’Italia ha emesso un primo provvedimento con cui ha disposto la sospensione di tutti i termini della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie ricadenti nella competenza dell’ABF. La prima proroga, originariamente disposta solo fino al 3 aprile 2020, è stata successivamente estesa a tutto il 15 aprile 2020.
In aggiunta alla sospensione dei termini relativi alle procedure innanzi all’ABF, va segnalato che con i citati provvedimenti Banca d’Italia ha espressamente inteso applicare tale sospensione anche ai termini previsti dalle disposizioni di trasparenza di Banca d’Italia per la risposta da parte delle banche e degli intermediari ai reclami presentati dalla clientela. |
Divieto di vendite allo scoperto | Delibera 21303 del 17 marzo 2020 |
Il 17 marzo 2020, Consob ha adottato la Delibera 21303/2020 con cui, allo scopo di contenere la volatilità dei mercati finanziari, ha introdotto limiti all’acquisto e alla detenzione di posizioni nette corte (le c.d. vendite allo scoperto o altre posizioni ribassiste).
Come evidenziato da Consob, è la prima volta, nella storia dei mercati finanziari, che il divieto non è limitato ad alcuni titoli o tipologie di strumenti finanziari ma è, invece, esteso a tutte le azioni negoziate nel mercato italiano. Il divieto copre ogni operazione ribassista, e dunque sia operazioni aventi ad oggetto direttamente azioni, sia operazioni basate su derivati o altri strumenti finanziari. Il divieto ha una durata temporale di tre mesi, ovvero fino al 18 giugno 2020. Link: |
Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex art. 120, comma 2-bis TUF | Delibera 21303 del 17 marzo 2020 |
Il 17 marzo 2020, Consob ha adottato la Delibera 21304/2020 con cui ha introdotto un regime provvisorio di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni detenute nelle società quotate.
Il nuovo regime non si applica a tutte le società con azioni quotate, ma soltanto a quelle indicate nella Sezione A dell’allegato alla Delibera. Per le PMI quotate (come definite all’art. 1 w-quater.1 del TUF), il nuovo regime si applica solo alle società elencate nella sezione B dell’allegato alla Delibera . In pratica, per effetto della Delibera, in relazione alle sole società indicate nell’allegato della Delibera, le nuove soglie, superate le quali scatta l’obbligo di comunicazione, sono le seguenti:
Il nuovo regime di trasparenza ha una durata di tre mesi. Link: |
Comunicazioni alla Consob da parte dei portali on-line di equity crowdfunding | Delibera 21315 del 25 marzo 2020 |
Il 25 marzo 2020, Consob ha adottato la Delibera 21315/2020 con cui ha prorogato di 60 giorni il termine previsto dall’art. 21, comma 3 del “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali online” adottato con Delibera 18592/2013.
Le comunicazioni di cui è prorogato il termine sono quelle concernenti:
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