it | en |

Gli effetti del COVID-19 sull’adempimento dei contratti


1. Introduzione

Il presente memorandum ha come scopo quello di analizzare gli effetti determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sui contratti in corso di esecuzione nonché di offrire una panoramica sui possibili scenari giuridici che da tale situazione deriveranno.

In data 17 marzo 2020, in seguito all’emanazione di diversi provvedimenti[1] sempre più stringenti e rigorosi volti al contenimento del COVID-19, il governo italiano ha emanato il D.L. n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “Decreto Cura Italia”.

Per ciò che più strettamente riguarda lo scopo del presente memorandum, va sottolineato che per effetto dell’emergenza sanitaria in corso e dei predetti provvedimenti, la situazione di emergenza che stiamo affrontando ha e avrà una inevitabile incidenza sulla corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Il COVID-19 viene quindi in rilievo sia quale causa di impossibilità naturale, per l’impatto del virus sulla salute e quindi sulla possibilità della catena di approvvigionamento di fornire servizi, sia come conseguenza delle misure adottate dalle autorità pubbliche per contenere il virus.

L’attuazione di questi indispensabili provvedimenti, ma anche l’emergenza sanitaria in sé, hanno determinato un contesto in cui, da un lato, gli operatori economici potrebbero non essere più in grado di adempiere (o di adempiere tempestivamente) le obbligazioni contrattuali assunte, e dall’altro, le stesse parti che dovrebbero ricevere le prestazioni (siano esse imprese o persone fisiche) potrebbero non essere più in grado di utilizzarle o persino rifiutarle, invocando una sopravvenuta carenza di interesse legata all’attuale situazione emergenziale.

2. Ambito Normativo

2.1 La Forza Maggiore quale esimente di responsabilità

Alla luce dell’impossibilità per gli operatori economici di operare sul mercato a condizioni normali, ci si deve chiedere se gli stessi, trovandosi nella impossibilità totale o parziale, definitiva o temporanea, di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte, possano invocare un’esimente di responsabilità.

La causa di esclusione da responsabilità che assume rilievo in questo contesto è la forza maggiore.

Come noto, benché l’istituto della forza maggiore non sia disciplinato nel nostro ordinamento, lo stesso si è da tempo affermato nella prassi contrattuale.

A livello internazionale sono considerate cause di forza maggiore quelle circostanze estranee alla sfera di controllo della parte obbligata, che determinano un impedimento che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto, né poteva evitare o superare. Tipicamente, le circostanze a cui si fa riferimento sono, ad esempio, le catastrofi naturali quali incendi, terremoti, alluvioni, epidemie o eventi umani di particolare gravità come guerre, atti terroristici, ordini del governo.

A livello nazionale, la giurisprudenza si è occupata di offrire una definizione di forza maggiore, sancendo che “la forza maggiore deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in nessuna maniera. Per sua stessa definizione la forza maggiore deve essere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera. E tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipica o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata.[2]

Un accadimento può quindi rientrare nella categoria della forza maggiore solo nel caso in cui lo stesso non fosse prevedibile al momento della conclusione del contratto e in ogni caso, non sia superabile con l’uso della normale diligenza.

Da quanto detto sinora si ricava che quindi i caratteri essenziali della forza maggiore sono la straordinarietà e la imprevedibilità.

La Corte di Cassazione è intervenuta[3] fornendo una precisa descrizione di entrambi i termini:

  • il requisito di straordinarietà ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione;
  • l’imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che il COVID-19 soddisfa i requisiti della causa di forza maggiore, e che nell’attuale contesto, esso assume rilevanza sotto un duplice profilo:

  1. Factum principis: consistente nella sopravvenienza di provvedimenti normativi o amministrativi che intralciano l’esecuzione della prestazione e costituiscono esimente di responsabilità per il debitore inadempiente, salvo che tale fatto non fosse da esso prevedibile[4]. Al contempo, il fatto della autorità si considera quale causa esimente di responsabilità solo quando l’inadempimento sia risultato inevitabile sebbene il debitore abbia fatto ricorso a tutti i possibili strumenti attuabili, anche oltre l’ordinaria diligenza esigibile[5].Rientrano in questa categoria i provvedimenti adottati dal governo italiano, tra cui, da ultimo, il Decreto Cura Italia.
  2. Eventi naturali (epidemie/pandemie): il COVID-19 è stato dapprima qualificato dall’OMS come epidemia e successivamente, in data 11 marzo 2020, come pandemia. La giurisprudenza[6] definisce l’epidemia come una malattia contagiosa che colpisce in uno stesso momento gli abitanti di una città o di una regione, i cui elementi caratteristici sono:
    1. il carattere contagioso del morbo;
    2. la rapidità della diffusione e la durata limitata del fenomeno;
    3. il numero elevato delle persone colpite, destando un notevole allarme sociale e un pericolo per un numero indeterminato e notevole di persone;
    4. un’estensione territoriale di una certa ampiezza, sì che risulti interessato un territorio abbastanza vasto da meritare il nome di regione e, di conseguenza, una comunità abbastanza numerosa da meritare il nome di popolazione.

Il COVID-19 può quindi avere un impatto sui contratti pendenti anche a prescindere dai provvedimenti urgenti adottati per contenerne la diffusione (factum principis), nella misura in cui possa rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso erogare una prestazione contrattuale ovvero oggettivamente impossibile fruirne.

2.2 Impossibilità della Prestazione e Eccessiva Onerosità

Per ricondurre alla normativa nazionale l’istituto della forza maggiore e individuare le ipotesi al ricorrere delle quali è invocabile quale esimente di responsabilità, risulta necessario richiamare gli istituti della responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.), della impossibilità sopravvenuta (artt. 1256 e 1463 c.c.) e dell’eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.) e ciò anche al fine di individuare i rimedi giuridici offerti dal nostro ordinamento.

In particolare:

  • L’art. 1218c. sancisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
  • L’art. 1256c., specularmente all’art. 1218 c.c., stabilisce che l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore determina l’estinzione dell’obbligazione stessa.

Ove concorrano i due elementi dell’impossibilità della prestazione (elemento oggettivo) e della non imputabilità di detta impossibilità a fatto del debitore (elemento soggettivo) si verificano i seguenti effetti:

  1. il debitore inadempiente non è tenuto al risarcimento del danno;
  2. l’obbligazione si estingue e – qualora si tratti di obbligazioni a prestazioni corrispettive ex art .1463 c.c. – l’altra parte non è tenuta all’esecuzione della propria prestazione o ha diritto alla restituzione, ove già eseguita.

Pur in presenza di una impossibilità nell’esecuzione della prestazione, occorre poi distinguere a seconda che la predetta impossibilità sia: definitiva o temporanea (in questa seconda ipotesi l’obbligazione si considera semplicemente sospesa) oppure totale o parziale (in questa seconda ipotesi l’obbligazione è estinta per la parte divenuta impossibile e, qualora si tratti di obbligazioni a prestazioni corrispettive ex art. 1463 c.c., l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e ai sensi dell’art. 1464 c.c., può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale).

  • L’art. 1467c., infine, tratta il caso dei contratti a prestazione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita. In tali ipotesi, qualora la prestazione di una delle parti divenga eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può richiedere la risoluzione del contratto, purché la sopravvenuta onerosità non rientri nell’alea normale dello stesso. L’altra parte ben può evitare la risoluzione e mantenere il vincolo contrattuale offrendo di modificare equamente le condizioni contrattuali.

2.3 L’impatto del Decreto Cura Italia sulla disciplina generale

Delle possibili conseguenze giuridiche derivanti dagli accadimenti in corso si è interessato anche legislatore.

Il Decreto Cura Italia contiene infatti una norma ad hoc in forza della quale è stato modificato il precedente D.L. n. 6/2020[7].

L’art. 3, comma 6-bis, del D.L. 6/2020 prevede ora che il rispetto di tutte le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli  articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Tale previsione speciale, se da un lato potrebbe apparire come un mero chiarimento in ordine alla qualificazione come “forza maggiore” ai fini contrattuali dei provvedimenti sopra citati, dall’altro la stessa potrebbe implicare anche effetti che vanno al di là del regime generale previsto dal codice civile in caso di eventi di forza maggiore.

In linea di principio, infatti, i sopra esposti principi generali non trovano applicazione nei casi in cui il debitore, colpito dalla causa di impossibilità o eccessiva onerosità, era già in mora nell’adempimento (art. 1221 c.c.), e ciò in virtù del generale principio per cui il debitore in mora sopporta tutti i rischi derivanti dall’inadempimento a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore.

Sembra però che il sopra citato art. 3, comma 6-bis, del D.L. 6/2020 introduca un’eccezione nel senso che il rispetto delle misure di contenimento in questione è sempre valutato ai fini della esclusione dell’inadempimento ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.

Ad una prima lettura di tale norma si potrebbe dunque trovare spazio per sostenere che, anche se l’inadempimento era già in corso, l’aggravamento dello stesso in ragione dell’intervento delle nuove misure non possa comunque essere imputato al debitore e incidere negativamente sulla sua responsabilità.

Inoltre, la predetta norma speciale potrebbe avere un impatto anche su un altro importante aspetto che governa il concetto di forza maggiore come causa di esclusione di responsabilità, ovvero la prevedibilità del fatto e delle sue conseguenze.

Come noto, la forza maggiore non esenta il debitore qualora, al momento della stipula del contratto, le conseguenze del fatto di forza maggiore fossero già in qualche modo prevedibili. La norma speciale sembra invece lasciare intendere che tale principio si applichi “sempre”, e dunque anche a prescindere dal tempo della stipula.

Secondo questa lettura i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore delle misure emergenziali dovrebbero essere considerati come implicitamente condizionati agli effetti delle misure in questione.

In altre parole, a prescindere dal momento della stipula del contratto, l’eventuale rispetto delle misure in questione dovrebbe (secondo una lettura estensiva della norma) essere sempre valutato come causa di esenzione di responsabilità a prescindere dalla loro prevedibilità.

 

3. Focus su contratti

Si è già detto – ed appare evidente – che la situazione sino ad ora descritta e i provvedimenti sopracitati sono destinati a incidere fortemente sui rapporti economici, comportando rallentamenti e/o impossibilità nell’esecuzione dei contratti già conclusi prima della pandemia da COVID-19.

Di seguito vengono analizzati alcuni casi specifici.

Contratti di locazione

Il Decreto Cura Italia è intervenuto sui contratti in questione, in particolare sui contratti di locazione a uso commerciale, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza COVID-19.

L’art. 65 del decreto prevede uno specifico bonus chiamato “credito d’imposta per botteghe e negozi” per i soggetti esercenti attività d’impresa. L’agevolazione è concessa sotto forma di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Tale credito sarà utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

 

La predetta misura, in conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del d.P.C.M. dell’11 marzo 2020, non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali (farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità) e che continuano a svolgere la propria attività.

In ogni caso va preso in consi- derazione lo scenario nel quale – fermo restando quanto sopra – il conduttore di un immobile a uso commerciale non sia in condizione di pagare regolarmente il canone di locazione, e ciò nonostante lo stesso si adoperi al fine di limitare gli effetti negativi che da questa situazione discendono (non essendo peraltro scontato, in termini di rigorosa causalità, che la chiusura temporanea dell’attività renda impossibile la prestazione principale del conduttore consistente nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie).

Preliminarmente occorre precisare che nel nostro ordinamento generalmente non è ammessa la sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore, salvo il caso in cui l’immobile sia materialmente inutilizzabile[8].

L ’emergenza da COVID-19 e i provvedimenti che ne sono seguiti tuttavia non configurano un caso di “materiale inutilizzabilità dell’immobile” che, invece, rimane nella pacifica disponibilità del conduttore e in condizioni di utilizzabilità secondo l’uso pattuito (in caso contrario sarebbe stato infatti possibile richiedere la risoluzione del contratto con relativa estinzione delle obbligazioni di entrambe le parti del rapporto locatizio[9] ).

A causa dell’emergenza sanitaria e dei divieti imposti dall’autorità, ciò che si viene a configurare è invece una impossibilità per il conduttore di godere dell’immobile al fine di svolgere la propria attività commerciale.

 Seppur in astratto ipotizzabile, in concreto non risulta effettivamente percorribile la strada del recesso per gravi motivi ex art. 27 l. 392/78; ciò in quanto una soluzione del genere non solo imporrebbe comunque il pagamento del canone di locazione per la durata del preavviso (6 mesi) ma trascurerebbe anche l’interesse del conduttore (o di entrambe le parti) a mantenere il vincolo contrattuale in vista del proseguimento della propria attività commerciale in quel medesimo immobile non appena terminata l’emergenza.

Per queste ragioni, e al fine di contemperare i diversi interessi in gioco, è possibile per il conduttore invocare il combinato disposto delle norme del codice civile di cui agli artt. 1218 (non responsabilità nel ritardo della prestazione a causa dell’impossibilità non imputabile al debitore), 1256 (impossibilità sopravvenuta), 1258 e 1464 (riduzione della prestazione per prestazione parzialmente impossibile), come sopra esposti.

Considerata l’eccezionalità della situazione e in particolare la circostanza che l’immobile di per sé rimane disponibile e idoneo all’uso pattuito, la strada percorribile da parte del conduttore, dovrebbe essere quella di invocare un’impossibilità temporanea di adempiere ex art. 1256 c.c. e, nel caso di impossibilità parziale, la riduzione del canone ex art. 1464 c.c.

Un’eventuale rinegoziazione del contratto (volta a giungere a una soluzione conciliativa) fonderebbe le proprie ragioni nella sopravvenuta impossibilità (totale o parziale) ad adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, fermo restando che sarà comunque rimessa alla discrezionalità del locatore l’accettazione o meno della proposta di riduzione o sospensione.

 Contratti di fornitura e appalto

Ritardi ed impedimenti nell’esecuzione emergeranno anche con riferimento ai contratti di fornitura, considerata l’impossibilità di consegnare prodotti e materiali per difficoltà logistiche e di approvvigionamento.

È usuale, nella prassi, che le parti inseriscano in questo tipo di contratti un’apposita clausola di forza maggiore. Tale clausola prevede obblighi informativi tempestivi in capo alla parte inadempiente e individua la durata del periodo durante il quale la sospensione dell’esecuzione della prestazione (dovuta al ricorrere di un evento di forza maggiore) è considerata tollerabile. Solitamente, decorso inutilmente tale periodo, il contratto viene risolto[10] o rinegoziato.

In ogni caso, anche ove le parti non abbiamo inserito una siffatta clausola nel contratto, sarà possibile ricorrere alle tutele di cui si è trattato sinora: impossibilità della prestazione ed eccessiva onerosità e l’esimente della causa di forza maggiore.

Si è già accennato al fatto che tale esimente di responsabilità non opera in maniera indiscriminata e che, di caso in caso, sarà sempre necessario verificare la sussistenza dei requisiti della imprevedibilità e della straordinarietà degli eventi richiamati quali cause di forza maggiore.

A tal riguardo, si richiama una massima del Tribunale di Trieste, sent. 27 marzo 2018, n. 196, secondo cui “la sopravvenuta impossibilità della prestazione, rilevante ai fini di cui all’art. 1256 c.c., non può essere determinata da situazioni che rientrano nella sfera del normale rischio di impresa, come nell’ipotesi di mere difficoltà di gestione connesse a calo delle commesse e crisi economiche congiunturali e strutturali.

In tal senso non può essere, dunque, invocata quale causa di esclusione della imputabilità dell’inadempimento, la dedotta crisi economica, posto che la forza maggiore in ipotesi rilevante deve presentare il requisito della imprevedibilità.”

Ove previste, ricade inoltre sul fornitore l’onere di provare che l’interruzione della fornitura sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nelle relative clausole contrattuali di esonero[11].

In linea con quanto detto sinora è la disciplina prevista per il contratto di appalto.

Gli appalti privati per l’esecuzione di lavori stanno subendo e subiranno dei forti rallentamenti a causa dell’attuazione dei provvedimenti del governo nonché della necessaria cautela derivante dall’emergenza sanitaria di cui si tratta. Sospensioni temporanee dei lavori per ragioni che impediscono l’esecuzione della prestazione dell’appaltatore saranno dunque inevitabili.

È chiaro ormai che, qualora l’impossibilità sopravvenuta sia solo temporanea, l’esecuzione del contratto sarà semplicemente sospesa (senza che ciò ne determini la risoluzione o la responsabilità del debitore[12] per ritardo o inadempimento). Nel caso però in cui l’impossibilità, da temporanea divenga permanente, anche in materia di appalto, si procederà con la risoluzione del contratto e le obbligazioni dallo stesso discendenti si estingueranno.

In materia di appalto, il legislatore ha previsto una norma specifica il cui contenuto recepisce il principio generale della forza maggiore. Si tratta dell’art. 1672 c.c. che recita: “Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera”.

L’articolo in esame si riferisce alla sola impossibilità parziale (ossia all’art. 1256, co. 2, c.c.), essendo quella totale – e cioè quella che si verifica tra la conclusione del contratto e l’inizio dei lavori – da ricondursi all’art. 1463[13]: in tale ultimo caso il contratto si risolve automaticamente, e per l’intero, si estinguono le obbligazioni del committente e dell’appaltatore e il prezzo va restituito, se già pagato[14].

Quanto ai materiali a piè d’opera, e cioè presenti in cantiere ma non ancora utilizzati, restano di proprietà dell’appaltatore che li abbia predisposti, mentre debbono essere restituiti al committente quando questi li abbia forniti.

Le spese generali già sostenute per la parte ineseguita restano a carico dell’appaltatore, in base al principio casum sentit debitor.

4. Rimedi

Considerata la panoramica offerta nei paragrafi precedenti, al verificarsi di una causa di forza maggiore (naturale e/o factum principis), a seconda del tipo di obbligazione contrattuale a cui si è vincolati (es. contratto a prestazioni corrispettive, contratti a prestazione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita), i rimedi esperibili sono i seguenti:

  • la sospensione: si tratta di un rimedio a cui si fa ricorso solitamente nei casi di contratti a prestazione continuata o periodica, essendo maggiore l’interesse delle parti a mantenere il vincolo contrattuale. Solitamente questo rimedio presuppone che l’impedimento sia solo temporaneo[15];
  • la risoluzione del contratto: generalmente prevista nei casi in cui risulti impossibile la prestazione o non vi sia più l’interesse della controparte a riceverla;
  • la rinegoziazione: strumento necessario per ricondurre ad equilibrio le prestazioni o per adeguare il contratto alla nuova realtà.

4.1 La Rinegoziazione

 Come sopra accennato, con specifico riferimento ai contratti di durata, uno dei rimedi esperibili in questo contesto è la rinegoziazione.

Tale strumento manutentivo del vincolo contrattuale può avere tre fonti:

  1. libera scelta delle parti: la rinegoziazione del contenuto del contratto, non prevista precedentemente, è frutto di una concorde volontà delle parti di intavolare trattative per la revisione di uno o più punti;
  2. previsione di legge: in alcuni casi è il codice civile a prevedere forme di rideterminazione del rapporto contrattuale alterato da un imprevisto (v. art. 1664 c.c.);
  3. clausole di rinegoziazione: la rinegoziazione del contenuto del contratto è il risultato di una previdente e lungimirante valutazione degli interessi perseguiti dalle parti, in ottica futura. Trattasi di patti, inseriti nel testo contrattuale, che prevedono la rinegoziazione al sopraggiungere di circostanze perturbative del contratto.

Con riferimento alla fonte legale (punto 2), va senz’altro richiamato l’art. 1467 c.c.: nei soli contratti di durata e a prestazioni corrispettive, la parte avvantaggiata, in presenza di determinate condizioni (ossia il ricorrere di un evento straordinario e imprevedibile tale da rendere eccessivamente onerosa la prestazione da eseguire per la parte svantaggiata che abbia pertanto richiesto la risoluzione del contratto), ha la facoltà di proporre all’altra la rinegoziazione del contratto (reductio ad aequitatem).

Il rimedio dell’adeguamento del contratto è quindi l’esito dell’esercizio di un potere unilaterale attribuito alla parte verso cui è rivolta la domanda di risoluzione (ove la stessa abbia interesse a preservare il vincolo contrattuale) e non anche alla parte svantaggiata dall’eccessiva onerosità e che risente del pregiudizio causato dell’avvenimento straordinario e imprevedibile[16].

Il rigido e limitato assetto del governo delle sopravvenienze e dei relativi rimedi hanno indotto parte della dottrina, mossa dalla prassi e dalla normativa internazionale in materia, a ipotizzare la necessità di riconoscere nel nostro ordinamento un obbligo legale di rinegoziazione dei contratti di durata, in presenza del mutamento delle circostanze esterne supposte, incidenti sull’economia del contratto.

I sostenitori di tale obbligo ne rinvengono il fondamento legale nell’art. 1375 c.c. che recita che “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”. In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si

atteggia come obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte.

Tuttavia, l’argomento sopracitato, benché già recepito nella prassi internazionale non trova ad oggi accoglimento né in una norma positiva del nostro ordinamento né nella prassi giurisprudenziale[17]. Pertanto, benché si tratti di una discussione aperta in dottrina, ad oggi non è possibile invocare l’applicazione di un siffatto principio né pretenderne l’applicazione al fine di sottrarsi al più macchinoso e incerto procedimento di cui all’art. 1467, comma 3, c.c

La principale obiezione che viene mossa contro questa ricostruzione è quella di rappresentare una sostanziale forzatura del sistema normativo di gestione delle sopravvenienze, tale da generare un rapporto di contraddizione tra l’art. 1467 e l’art. 1375, non essendo debitamente motivata la parziale disapplicazione del primo in favore del secondo[18]. A tal riguardo, alcuni autori hanno parlato di “ipertrofia” dell’art. 1375 c.c.

Un discorso parzialmente diverso riguarda il contratto di appalto.

Il legislatore, all’art. 1664, comma 1, c.c. ha previsto che qualora per effetto di circostanze imprevedibili si sia verificato un aumento o una diminuzione del costo dei materiali e della mano d’opera che sia superiore o inferiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono richiedere una revisione del prezzo. Per converso, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, qualora la prestazione diventi notevolmente più onerosa per cause geologiche, idriche e simili, l’appaltatore ha diritto a un equo compenso[19].

Tale norma tuttavia presenta carattere speciale rispetto alla disposizione di cui all’art. 1467 c.c., della quale impedisce l’applicabilità, in quanto non prevede la risoluzione del contratto, ma solo la revisione dei prezzi o, nel caso di cui al comma 2, il diritto dell’appaltatore ad un equo compenso[20]. La Cassazione ha ritenuto applicabile il rimedio generale dell’art. 1467 c.c. solo se la sopravvenienza derivi da cause diverse da quelle specificamente previste dalla disciplina particolare come sopra esposta (art. 1664 c.c.)[21].

5. Conclusioni

 Delineato il contesto normativo di operatività e individuata la sorte delle prestazioni oggetto delle obbligazioni divenute impossibili, si può concludere che, al ricorrere dei presupposti opportunamente esposti nei paragrafi che precedono, ove un soggetto obbligato non fosse in grado di adempiere alla obbligazione contratta a causa della emergenza COVID-19, potrà invocare l’esimente di responsabilità della forza maggiore.

Sempre purché, giova ricordarlo, sia possibile valutare e passare al vaglio le seguenti circostanze:

  • in che modo l’evento ha condizionato l’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
  • il rispetto degli obblighi stabiliti dal contratto;
  • la diligenza adottata dal debitore al verificarsi dell’evento.

Si raccomanda infatti al debitore di dare tempestiva comunicazione alla controparte delle circostanze verificatesi e delle potenziali conseguenze, nonché adottare le misure ragionevolmente possibili per mitigare i pregiudizi causati dell’evento.

Chiarito quanto sopra, nella pratica, ogni caso dovrà essere valutato a sé.


Note

[1]Cfr: Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”); Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 (“Misure urgenti per il sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”); Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 (“Misure straordinarie e urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”); Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 22 marzo 2019 n. 76 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”);

[2]Cass. Pen., sez. V, 28 febbraio 1997, n. 965

[3]Cass. Civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12235

[4]Bianca, in Comm. S.B., 1988, 110

[5]Cass. Civ., sez III, 8 giugno 2918, n. 14915; Cass. Civ., sez. I, 28 novembre 1998, n. 12093

[6]Trib. Bolzano, 13 marzo 1979; Trib. Savona, 6 febbraio 2008

[7] Cfr. Art. 3 comma 6 bis, inserito dall’art. 91 del successivo Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

[8] Trib. Milano, sent. 22 ottobre 2013, n. 13224

[9] Cass. Civ., sez. III, 22 agosto 2007, n. 17844

[10] NdR: l’operare di una clausola di forza maggiore, infatti, non esclude il rimedio della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta: la stesso è solo eventualmente rinviato a un momento cronologico successivo rispetto al verificarsi dell’evento di forza maggiore.

[11] Cass. Civ., sez III, 19 luglio 2019 n. 19512

[12] NdR: ciò sempre che l’impossibilità temporanea non sia addebitabile a un comportamento dell’appaltatore: è cioè necessario che lo stesso non abbia causato o contribuito a causare il verificarsi delle ipotesi che rendono temporaneamente impossibile l’esecuzione della prestazione.

[13] Bianca, Recesso e impossibilità, in Tratt. Costanza, Torino, 2000, 66

[14] Cagnasso, Cottino, Contratti commerciali, in Tratt. Cottino, IX, Padova, 2000, 332; Cottino, Diritto commerciale, II, 2, Padova, 1996, 254; Rubino, Iudica, Dell’appalto, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1655-1677, Bologna-Roma, 1992, 480

[15] Cass. Civ., 24 aprile 2009, n. 9816

[16] Cass. Civ., sez II, 5 gennaio 2000, n. 46

[17] C. Bruno, Giust. Civ. fasc. 5, 2010, 235

[18] F. Piraino, Europa e Dir. Privato, fasc. 2, 1 giugno 2019, 585

[19] NdR: in tale ultima ipotesi il committente può esercitare la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1671 c.c., ove il contratto sia divenuto eccessivamente oneroso, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

[20] Cass. Civ., sez I, 31 dicembre 2013, n. 28812; Cass. Civ., sez. I, 3 novembre 1994, n. 9060

[21] Cass. Civ., sez. I, 23 novembre 1999, n. 12989