LEGGE DI BILANCIO 2023: NUOVE DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE L’AUMENTO DEI PREZZI NEI CONTRATTI PUBBLICI
La Legge di Bilancio n. 197/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022, ha introdotto importanti novità in materia di contratti pubblici che mirano, principalmente, a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi per il 2023.
Di seguito illustriamo brevemente le disposizioni rilevanti.
Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022
Le procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, potranno beneficiare dell’incremento del Fondo pari a 10 miliardi di euro, così ripartiti:
- 500 milioni di euro per il 2023;
- 1.000 milioni di euro per il 2024;
- 2.000 milioni di euro per l’anno 2025;
- 3.000 milioni di euro per l’anno 2026;
- 3.500 milioni di euro per l’anno 2027.
Le modalità di accesso al Fondo e l’erogazione delle relative risorse, saranno descritte in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio. Il decreto dovrà prevedere:
- a) le modalità e il termine semestrale di presentazione delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse;
- b) i contenuti delle domande e delle istanze;
- c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell’accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;
- d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici;
- e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
- f) le modalità di trasferimento delle risorse;
- g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.
L’aggiornamento dei prezzari regionali
L’art. 1, comma 371, della Legge di Bilancio, dispone poi che i prezzari regionali siano in linea con l’aggiornamento infrannuale previsto dall’articolo 26, comma 2, del Decreto Aiuti. In caso di mancato aggiornamento da parte delle Regioni entro il 31 marzo 2023, i prezzari verranno modificati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il comma 372, inoltre, specifica che i prezzari regionali aggiornati si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano (i) la pubblicazione dei bandi o dell’avviso di indizione, ovvero (ii) l’invio delle lettere di invito a partecipare alle procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
La Legge di Bilancio è in linea con la già dimostrata volontà del Legislatore di far fronte all’attuale congiuntura economica attraverso interventi normativi a sostegno sia delle stazioni appaltanti, sia degli operatori economici, che si trovano ad affrontare l’aumento esponenziale dei prezzi e, in particolare, dei costi di costruzione.
Il Legislatore è infatti già intervenuto sul tema attraverso la recente riforma del Codice dei Contratti Pubblici, che ha modificato la precedente disciplina, prevedendo l’obbligo di inserire clausole di revisione dei prezzi nei contratti pubblici “al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione”.