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Misure d’urgenza in tema di crisi d’impresa e risanamento aziendale


Il d.l. 24 agosto 2021, n. 118 (“Decreto”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021, n. 202, e in vigore dal 25 agosto 2021, introduce misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale.

Il Decreto risponde alla necessità delle imprese di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19. Vengono introdotti strumenti nuovi e adeguate misure già esistenti per indirizzare le imprese verso soluzioni concordate, ossia alternative al fallimento, di ristrutturazione o risanamento aziendale.

In sintesi, il Decreto prevede:

  • il rinvio al 16 maggio 2022 della piena entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”), anche per adeguarne gli istituti alla Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency) ;
  • il rinvio al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore del Titolo II del CCII, contenente la disciplina delle c.d. misure di allerta;
  • l’introduzione, a partire dal 15 novembre 2021, dell’istituto della “composizione negoziata della crisi”;
  • l’introduzione collegata dell’istituto del concordato liquidatorio semplificato;
  • modifiche alla Legge Fallimentare con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal CCII.

La composizione negoziata della crisi

È un percorso accessibile a tutti gli imprenditori, solo su base volontaria, che mira a prevenire la crisi o l’insolvenza.

L’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario può avvalersi dello strumento quando risulti “ragionevolmente perseguibile” il risanamento dell’impresa.

L’istanza di accesso avviene tramite una piattaforma telematica (in corso di allestimento) che conterrà una check-list con indicazioni operative e un test pratico per verificare la fattibilità del risanamento.

L’imprenditore è affiancato da un esperto indipendente, un “facilitatore” imparziale e tenuto alla riservatezza, selezionato da un elenco di esperti costituito presso ogni CCIAA.

A partire dalla pubblicazione dell’istanza presso il Registro Imprese, sono inibite le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e la pronuncia di fallimento; inoltre non sono acquisibili diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore. Restano invece esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

La gestione dell’impresa resta all’imprenditore, con obbligo d’informativa all’esperto dei pagamenti e degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. L’atto dispositivo può essere compiuto anche in caso di segnalazione contraria dell’esperto, il quale iscrive il proprio dissenso nel Registro Imprese con l’effetto di escludere l’esenzione da revocatoria.

Se l’esperto individua possibilità di risanamento effettive, si avviano le trattative con la partecipazione di tutti gli interessati. Se invece non si ravvisano prospettive di risanamento, l’esperto dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, senza che ciò comporti l’avvio di un percorso concorsuale obbligato.

La conclusione delle trattative può sfociare alternativamente in:

  • un contratto con uno o più creditori che, in presenza della positiva relazione finale dell’esperto sulla conservazione della continuità per almeno due anni, fa scattare una premialità;
  • una mera convenzione di moratoria;
  • un accordo sottoscritto dalle parti e dallo stesso esperto – in funzione di garante dell’esecuzione degli impegni assunti – con effetti assimilabili al piano attestato di risanamento di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.

L’imprenditore dispone di 180 giorni per individuare una soluzione adeguata. Il termine è prorogabile e decorre dall’accettazione dell’esperto.

Il debitore ricorre al Tribunale soltanto in tre ipotesi:

  • per la conferma o la modifica delle misure protettive, così come per l’adozione di provvedimenti cautelari;
  • per la richiesta di finanziamenti prededucibili e trasferimenti d’azienda;
  • qualora l’esperto inviti le parti a rinegoziare i contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, nel caso in cui la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa in seguito alla pandemia. Qualora le parti non si accordino, su domanda dell’imprenditore, il Tribunale può rimodularli.

Il concordato liquidatorio semplificato

La procedura può essere attivata entro 60 giorni dall’esito negativo delle trattative avviate per la composizione negoziata della crisi.

L’imprenditore presenta una proposta di concordato con cessione di beni unitamente al piano di liquidazione.

Si tratta di una forma di concordato preventivo liquidatorio privo di votazione, con possibilità di liquidare gli asset senza vendite competitive (è sufficiente che il liquidatore giudiziale verifichi l’assenza di soluzioni migliori sul mercato) e con un’omologazione di cui è presupposto il previo accertamento di fattibilità del piano.

Il debitore non è tenuto a garantire il pagamento dei creditori entro soglie predefinite. Tuttavia, si richiede che ciascun creditore dissenziente riceva un trattamento economico almeno pari a quello che gli sarebbe spettato nello scenario attuativo della responsabilità patrimoniale in concreto più probabile.

Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, nonché acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, fissa la data dell’udienza per l’omologazione e nomina un ausiliario, il quale è chiamato unicamente a redigere un parere sulla fattibilità del piano liquidatorio.

Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo.

Le modifiche alla Legge Fallimentare

Il Decreto introduce inoltre modifiche significative alla Legge Fallimentare in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito, anticipando alcune previsioni del CCII.

In particolare:

  • sono modificati:
    • l’art. 180, comma 4, che ammette l’omologazione del concordato preventivo anche in mancanza di adesione dei creditori pubblici;
    • l’art. 182-quinquies, commi 5 e 6, in deroga alle norme di divieto di pagamento per dipendenti e mutui in essere;
    • l’art. 182-septies con l’introduzione dell’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa;
    • l’art. 186-bis, comma 2, lett. c), con l’ammissione del pagamento dei creditori privilegiati in due anni, anziché uno, nell’ambito del concordato preventivo in continuità aziendale;
  • sono introdotti:
    • una nuova convenzione di moratoria per la dilazione dei crediti, rinuncia ad atti o sospensione di azioni esecutive (art. 182-octies);
    • gli accordi di ristrutturazione agevolata con riduzione alla metà della percentuale di aderenti (art. 182-novies);
  • sono inoltre confermate misure emergenziali in tema di:
    • concordato “in bianco”, con l’estensione al 31 dicembre 2022 del termine per la conversione in piani di risanamento; al contempo, viene esteso fino a 120 giorni (prorogabile di 60 giorni) il termine per il deposito del piano e dei documenti di cui all’art. 160, commi 2 e 3, l.fall., anche quando pende richiesta per la dichiarazione di fallimento, in deroga all’art. 161, comma 10, l.fall.;
    • improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento, fino al 31 dicembre 2021, qualora il debitore abbia già presentato domanda di concordato preventivo in continuità ai sensi dell’art. 186-bis l.fall. omologato a partire dal 1° gennaio 2019.