In un momento in cui quasi tutta la popolazione globale è confinata tra le proprie mura domestiche e gli spostamenti sono ridotti al minimo necessario, è facile rendersi conto di come uno dei settori economici più colpiti dall’emergenza Covid-19 sia il turismo e il trasporto di passeggeri.
Il legislatore italiano, seppure con modalità che hanno lasciato più di un dubbio interpretativo, è intervenuto con misure rivolte ai consumatori ed agli operatori turistici.
Da un lato, infatti, il consumatore può far valere l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1463 c.c. e ottenere il rimborso di quanto già corrisposto per il viaggio non goduto, dall’altro ha permesso agli operatori del settore di ridurre il peso economico di tali misure, attraverso la possibilità di offrire ai propri clienti il rimborso anche sotto forma di voucher.
Tali strumenti sono essenzialmente contenuti in due decreti legge emessi nel corso del mese di marzo:
I rimborsi per i contratti di trasporto.
La norma di riferimento per i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo è l’art. 28, D.L. 9/2020 (commi da 1 a 4).
In relazione a tali contratti, il vettore è tenuto rimborsare il viaggiatore impossibilitato alla partenza mediante: (i) rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o (ii) un voucher di pari valore da consumare entro un anno.
Tale disposizione si applica anche se il biglietto è stato acquistato tramite un’agenzia di viaggi. Ciò non significa che sia l’agenzia di viaggi a dover offrire il rimborso/voucher. Il soggetto tenuto al rimborso sarà sempre il vettore.
I pacchetti turistici
Con specifico riferimento ai pacchetti turistici, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del D.L. n. 9/2020, in caso di recesso del viaggiatore, l’organizzatore può:
I contratti di soggiorno
Con riferimento alla prenotazione alberghiera, l’art. 88 del D.L. 18/2020 (il c.d. “Decreto Cura Italia”) ha esteso le misure di emergenza per i pacchetti turistici e i contratti di trasporto suindicate ai servizi alberghieri.
Come per il vettore o per l’organizzatore, il soggetto tenuto al rimborso (anche per mezzo di un voucher) è la struttura alberghiera, anche nell’ipotesi in cui la prenotazione sia stata fatta tramite un’agenzia di viaggi.
Tali disposizioni avranno efficacia per tutto il periodo di emergenza epidemiologica, sino al termine, inizialmente previsto per il 3 aprile, ma esteso al 13 aprile a seguito della recente pubblicazione del DPCM del 1 aprile 2020. Sono ipotizzabili ulteriori proroghe di queste misure nelle prossime settimane.