Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”, così come integrato in data 24 aprile 2020 (di seguito, il “Protocollo”), contiene linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
Di seguito cercheremo di rispondere in modo sintetico ad alcune delle domande più frequenti dei nostri clienti, al fine di conciliare l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e gli obblighi previsti in materia di privacy e di protezione dei dati personali, sulla base del menzionato Protocollo e delle indicazioni fornite dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’azienda è obbligata a sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro?
L’azienda dovrà adottare un protocollo di sicurezza anti-contagio, che potrà includere questa tipologia di controlli. Non è, tuttavia, previsto un obbligo specifico in tal senso.
L’azienda potrà rilevare la temperatura all’ingresso, senza però registrare il dato acquisto.
E’ consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge (ma non la specifica temperatura corporea), quando ciò sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
Al fine di consentire l’accesso in azienda, il datore di lavoro può richiedere la compilazione di questionari da sottoporre al lavoratore, in relazione al proprio stato di salute, ad eventuali contatti con soggetti infetti o alla frequentazione di aree ad elevato rischio epidemiologico?
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, sarà tenuta ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:
Sarà possibile, quindi, richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze.
In ogni caso potranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Non dovranno, invece, essere richieste informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.
Il datore di lavoro sarà tenuto ad obblighi informativi ulteriori?
Il datore di lavoro dovrà fornire un’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art.13 e 14 GDPR. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso. Si consiglia di fornire tali informazioni in forma scritta e di acquisire una conferma della ricezione (ad esempio, sottoscrizione per presa visione).
L’azienda può disporre nei confronti dei propri dipendenti misure diagnostiche ulteriori rispetto alla misurazione della temperatura?
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro dovrà fornire la massima collaborazione.
In assenza di indicazioni da parte della ASL competente, il datore potrà disporre misure diagnostiche ulteriori rispetto alla misurazione della temperatura?
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire all’azienda l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Il medico competente, a tal fine, dovrà tenere conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi.
Tali misure di prevenzione di carattere generale devono essere adottate nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
Quali informazioni potranno essere raccolte dall’azienda al fine di consentire il reintegro di soggetti risultati positivi all’infezione da COVID 19?
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione al medico competente avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e dalla visita del medico competente volta ad accertare la loro idoneità al lavoro.
L’azienda potrà raccogliere dati relativi allo stato di salute anche in relazione ai visitatori?
Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni ai locali aziendale gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali, tra cui la rilevazione della temperatura corporea, ove prevista dal protocollo aziendale.
In ogni caso la temperatura corporea di clienti (ad esempio, nell’ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali, anche qualora risulti essere superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali, non andrà registrata.
Inoltre, in caso di dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
L’azienda potrà fare indagini interne ai fini della individuazione di eventuali contatti stretti con soggetti risultati positivi al tampone COVID-19?
Spetterà alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.
Ad ogni modo, l’azienda – su richiesta delle Autorità sanitarie – deve collaborare per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena, nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile.
Nell’effettuazione di tali indagini, l’azienda dovrà in ogni caso evitare di fornire informazioni in relazione all’identità del soggetto risultato positivo al tampone COVID-19.
Come si deve regolare l’azienda nel caso in cui le autorità locali prescrivano misure ulteriori rispetto al Protocollo?
Dovranno essere valutate di volta in volta le misure prescritte a livello locale al fine di poter garantire il miglior bilanciamento tra le esigenze di sicurezza del luogo di lavoro e la tutela della privacy e della protezione dei dati personali.
Chi potrà trattare queste informazioni all’interno dell’azienda?
L’accesso a tali informazioni dovrà essere limitato ai soli soggetti che ne abbiano assoluta necessità in considerazione del proprio ruolo (ad esempio, HR, H&S).
È costituito in azienda un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.
L’identità dei lavoratori contagiati non dovrà essere comunicata dal datore di lavoro neppure al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Per quanto tempo potranno essere conservate tali informazioni?
I dati non dovranno essere conservati oltre il termine dello stato d’emergenza, salva la sussistenza di eventuali obblighi di legge.
Vi sono adempimenti specifici da considerare in considerazione dei diversi settori industriali?
Sì. Ad esempio, il settore delle costruzioni prevede un protocollo specifico per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui cantieri.
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