L’emergenza scaturita dal rapido diffondersi della pandemia del virus Covid-19 ha inevitabilmente prodotto effetti sistemici sul tessuto economico e produttivo nazionale.
La risposta del Governo italiano è stata rapida e indirizzata su più fronti. Data l’entità del fenomeno pandemico, gli interventi del Governo e delle altre istituzioni sono stati caratterizzati, inevitabilmente, da una certa frammentarietà.
Allo scopo di limitare i danni che la pandemia potrà produrre sull’intero tessuto economico del Paese, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il “Decreto Cura Italia”).
Attualmente, il Decreto Cura Italia costituisce, in ordine di tempo e di ampiezza, l’intervento più importante e a vasto spettro varato dal Governo.
Di fatto, esso rappresenta una vera e propria “manovra finanziaria” straordinaria con un set di misure eccezionali che interessano quattro macroaree: potenziamento del sistema sanitario, sostegno al mondo del lavoro, sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, sostegno della liquidità tramite il sistema fiscale.
I provvedimenti contenuti nel Decreto Cura Italia saranno verosimilmente modificati in sede di conversione o ampliati tramite ulteriori in sede di conversione, anche perché – alla data di redazione della presente Highlight – sono attese importanti novità, sia a livello di Unione Europea, sia a livello di ulteriori misure a sostegno della liquidità.
Si riporta, di seguito, una rassegna dei principali interventi che hanno interessato il settore bancario e finanziario.
Il presente contributo ha natura informativa e non è pertanto da intendersi come esaustivo dell’intero pacchetto di misure speciali nel settore bancario e finanziario.
Fondo di garanzia per le PMI | Art. 49 D.L. 18/2020 |
L’art. 49 del Decreto Cura Italia ha introdotto importanti misure in tema di sostegno alle piccole e medie imprese (PMI).
I principali interventi previsti dal Decreto Cura Italia sono:
Va infine precisato che le nuove norme introdotte dal Decreto Cura Italia hanno escluso l’applicazione del c.d. “modulo andamentale”, cioè quel sistema di scoring del merito di credito che era stato introdotto (esattamente un anno fa) per analizzare ex ante la sostenibilità finanziaria e, quindi, la probabilità di inadempimento da parte dell’impresa richiedente. Pertanto, la valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo sarà effettuata solo sulla base delle informazioni finanziarie di cui agli ultimi due bilanci approvati o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Sono comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 |
Misure a sostegno del microcredito | Art. 49 D.L. 18/2020 |
Gli operatori del microcredito che siano qualificabili come PMI beneficiano, a titolo gratuito, della garanzia del Fondo sino all’importo massimo pari all’80% dei finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari a favore degli operatori stessi e finalizzati alla concessione, da parte degli operatori del microcredito, di finanziamenti soggetti alla disciplina del microcredito come previsto dall’art. 111 del D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Degno di rilievo è, inoltre, l’innalzamento dell’importo massimo per singola operazione di microcredito da 25.000 a 40.000 euro. |
Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) | Art. 50 D.L. 18/2020 |
Il Decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di ottenere anticipazioni a valere sul FIR
Il FIR, com’è noto, è il fondo istituito con Legge n.145/2018 che ha lo scopo di indennizzare i risparmiatori (azionisti e obbligazionisti) che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018. Il Decreto Cura Italia ha disposto che i risparmiatori, azionisti e obbligazionisti subordinati delle banche , ancor prima del piano di riparto possono ottenere un’anticipazione, a valere sul FIR, per un importo pari al 40% dell’indennizzo deliberato dalla commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. L’anticipo pari al 40% si calcola in modo diverso a seconda che il beneficiario sia un obbligazionista o un azionista. Per i primi, il 40% dell’anticipo andrà calcolato su un importo pari al 95% rispetto al costo di acquisto. Gli azionisti, invece, il 40% dell’anticipo si calcola su un importo pari al 30 % del costo di acquisto delle azioni bancarie. Resta immutato l’importo massimo complessivo dell’indennizzo che non potrà eccedere i 100.000 euro |