Con decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (il “Decreto” o “Decreto Liquidità”), entrato in vigore il 9 aprile 2020, il Governo Italiano ha emanato nuove disposizioni di contenimento dell’emergenza da Covid-19 che prevedono ulteriori misure a favore delle società di capitali (S.p.A. e S.r.l.), che si aggiungono a quelle di cui al decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”).
Disposizioni in materia di riduzione del capitale per perdite
L’art. 6 del Decreto Liquidità introduce disposizioni, espressamente qualificate come temporanee, in materia di riduzione del capitale sociale per perdite la cui applicazione, salvo eventuali modifiche che dovessero essere apportate in sede di conversione del provvedimento in Parlamento, perdurerà fino al 31 dicembre del corrente anno.
Dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, le previsioni di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482 bis, cc. 4, 5 e 6, e 2482 ter del codice civile saranno sospese.
La sospensione opera (i) nell’ipotesi in cui il capitale sociale si sia ridotto di oltre un terzo in conseguenza delle perdite e, entro l’esercizio successivo, tali perdite non siano diminuite a meno di un terzo e (ii) nel caso in cui la riduzione del capitale sociale al di sotto di un terzo comporti la riduzione dello stesso al di sotto del limite legale.
In base alla normativa generalmente applicabile, temporaneamente sospesa dal Decreto, tali società, al fine di evitare lo scioglimento, sarebbero in questi casi tenute a deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale o, in difetto, la messa in liquidazione.
Il Decreto non fa venir meno, invece, la possibilità per le società di capitali di rinviare a nuovo la perdita, ripianarla in base alla decisione discrezionale dei soci, trasformare la società o scioglierla, in questo caso, volontariamente.
Coerentemente, l’art. 6 del Decreto stabilisce altresì la sospensione dell’applicazione dell’art. 2484, n. 4 c.c. (scioglimento delle società di capitali in caso di riduzione del capitale sociale al disotto del limite di legge) e dell’art. 2545 duodecies c.c. (scioglimento delle società cooperativa in caso di riduzione del capitale sociale al disotto del limite di legge e per perdita del capitale sociale): viene pertanto sospeso l’automatismo della causa di scioglimento.
Dunque, tale misura consente di evitare che la perdita del capitale imponga agli amministratori di mettere in liquidazione imprese che di per sé sarebbero ancora in grado si stare sul mercato, ponendo al tempo stesso al riparo l’organo amministrativo dal rischio di responsabilità per gestione non conservativa ex art. 2486 c.c. in caso di liquidazione.
Nessuna deroga o sospensione è invece prevista con riferimento agli obblighi in tema di informativa delle società per azioni ai sensi della Direttiva 1132/2017.
Tali disposizioni, che come detto si aggiungono a quelle già adottate dal decreto legge Cura Italia, puntano pertanto a traghettare le società che non abbiano mezzi per rifinanziarsi o che non possano contare sulla ricapitalizzazione dei soci per la copertura delle perdite, non solo fuori dalla fase emergenziale (il termine dello stato di emergenza è al momento fissato al 31 luglio 2020) bensì fino a quella che, per la gran parte delle società, è la data di chiusura dell’ultimo esercizio sociale (31 dicembre 2020). In tal modo vengono di fatto rimandati gli adempimenti di legge all’esercizio successivo.
Disposizioni sui principi di redazione del bilancio
Proprio con riferimento alla redazione del bilancio civilistico, l’art. 7 del Decreto Liquidità ha introdotto un importante correttivo al fine di evitare che gli effetti dello stato di emergenza da Covid-19 si ripercuotano negativamente sulla società che, prima della crisi, presentavano una regolare prospettiva di continuità.
Nel redigere il bilancio, tutte le società dovranno operare una valutazione delle voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale ex art. 2423-bis, c.1., tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (i.e. al 23 febbraio 2020).
In questo modo, le società che fino a tale data non presentavano problemi di continuità, potranno rappresentare nel bilancio una situazione basata sul reale andamento dell’impresa e non falsata dall’emergenza. Alla stessa maniera, verrà rappresentata in modo veritiero anche la situazione di quelle società che, alla data del 23 febbraio 2020, fossero già prive del requisito della continuità aziendale a prescindere dalle misure adottate per far fronte all’emergenza.
La misura si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Oltre che nelle voci di bilancio, il criterio di valutazione dovrà essere specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Resta ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia.
Disposizioni in materia di finanziamenti alle società
L’art. 8 del Decreto Liquidità statuisce altresì che, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, non operi il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti a favore della società effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.
Il fine della norma è quello di incentivare questi ultimi a rifinanziare le società senza subire gli effetti della postergazione rispetto agli altri creditori. La deroga alla postergazione potrà applicarsi solo per i finanziamenti effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2020.