Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Regulation on European Crowdfunding Service Providers, d’ora in avanti “Regolamento ECSP”).
Il Regolamento ECSP istituisce un regime armonizzato per tutti gli Stati Membri, grazie al quale start-up e PMI potranno rivolgersi ad investitori, anche di altri Paesi dell’Unione, attraverso portali autorizzati a livello transfrontaliero, e raccogliere fino a 5 milioni di Euro per anno, nella forma di capitale di rischio, prestito, titoli di debito o obbligazioni.
Per crowdfunding si intende il processo con cui più persone investono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (definiti “portali” o “piattaforme”). Coloro che intendono promuovere un’iniziativa imprenditoriale e necessitano di capitali (equity o debt) possono rendere pubblica tale iniziativa su un portale online e avviare la raccolta di capitali presso gli utenti intenzionati a sostenerla.
Normalmente, i soggetti promotori pubblicano il proprio progetto su un portale on-line di crowdfunding indicando – tra le varie informazioni richieste – l’importo minimo di capitale necessario per completare il funding del progetto, il termine di scadenza della raccolta e l’eventuale corrispettivo che sarà riconosciuto ai finanziatori.
A livello normativo, l’Italia è stata il primo Stato Membro dell’Unione Europea ad adottare una disciplina normativa del crowdfunding, dapprima regolando solo la variante equity crowdfunding[1] e, in un secondo momento, consentendo anche la variante debt crowdfunding[2].
L’attuale disciplina del crowdfunding a livello primario è contenuta negli artt. 50-quinquies, 100-ter, 190-quater del TUF, mentre a livello di regolazione secondaria nel “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line” adottato con Delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 (di seguito il “Regolamento Consob”).
A livello comunitario, invece, difettava una disciplina uniforme del crowdfunding. Tale lacuna normativa impattava, principalmente, su due aspetti, andando a limitare le potenzialità del crowdfunding: da un lato, l’assenza di una disciplina uniforme ha finora reso complesso (talvolta anche rischioso dal punto di vista giuridico e dunque sostanzialmente impossibile) intraprendere la raccolta di capitali tramite portali on-line al di fuori dei confini nazionali; da altra prospettiva, poi, non era previsto alcun passaporto europeo e i gestori di portali, per operare fuori dai confini nazionali, dovevano conformarsi alla varietà di discipline normative nazionali previste nei diversi Stati, affrontando i relativi costi e difficoltà tecnico-pratiche.
Il Regolamento ECSP istituisce, per la prima volta, un vero e proprio mercato comune europeo delle piattaforme web e dei portali di crowdfunding.
Data l’importanza delle novità normative del Regolamento ECSP, e visto l’impatto che tale riforma produrrà anche sulla normativa di cui alla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) in punto di distribuzione di prodotti d’investimento, l’entrata in vigore del Regolamento ECSP è prevista per il 10 novembre 2021.
Il Regolamento ECSP si applicherà a tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per offerte fino a 5 milioni di Euro[3], calcolati su un periodo di 12 mesi per ciascun titolare di progetti in finanziamento.
Come detto, l’ordinamento italiano, già da diversi anni, contiene una disciplina normativa di dettaglio in materia di portali di crowdfunding.
La disciplina introdotta con il Regolamento ECSP, per alcuni aspetti, sembrerebbe trarre ispirazione dalla normativa italiana; sotto molti altri punti di vista, la disciplina europea è più ampia e trasversale e pertanto i gestori di portali di crowdfunding dovranno inevitabilmente, nei prossimi mesi, avviare un processo di revisione e aggiornamento interno al fine di conformare (dal punto di vista strutturale, aziendale e operativo) la propria attività al nuovo Regolamento ECSP.
Innanzi tutto, una prima differenza significativa che intercorre tra la nuova normativa europea e quella domestica riguarda l’ambito di applicazione: il Regolamento Consob e l’attuale disciplina del TUF si applicano solo i) ai portali di equity crowdfunding, in cui, a fronte di investimenti in denaro in un determinato progetto, l’investitore acquisisce una partecipazione societaria rappresentata da azioni o quote e ii) alle offerte aventi ad oggetto obbligazioni o altri titoli di debito (c.d. debt crowdfunding).
Il Regolamento ECSP si applica anche ai portali di lending crowdfunding[4] ossia il crowdfunding in cui l’utente del portale “investe” capitali per concedere prestiti finalizzati a specifici progetti di cui sono titolari start-up e PMI.
La normativa europea di cui al Regolamento ECSP avrà dunque un ambito applicativo più ampio, in quanto si applicherà ai fornitori di servizi di equity crowdfunding, debt crowdfunding e lending crowdfunding, ad esclusione però dei servizi relativi a prestiti ai consumatori[5].
Particolarmente innovativo, nell’ambito del lending crowdfunding disciplinato dal Regolamento ECSP, è il servizio di gestione individuale di portafogli di prestiti. In base a tale servizio, un fornitore di servizi di crowdfunding potrà stipulare uno specifico accordo con l’utente prestatore di denaro in forza del quale il fornitore di servizi potrà ripartire (discrezionalmente), a fronte di un mandato a lui conferito, un importo prestabilito di fondi del prestatore tra uno o più progetti di crowdfunding sulla piattaforma.
I soggetti che intendano fornire servizi di crowdfunding, ai sensi del nuovo Regolamento ECSP, dovranno presentare una domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato Membro in cui sono stabiliti. In Italia, come accade secondo le norme nazionali attualmente in vigore, l’autorità competente a ricevere la domanda e ad autorizzare l’operatività del gestore sarà la Consob.
I gestori autorizzati forniranno i loro servizi sotto la vigilanza dell’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Dunque, nel nostro Paese, la Consob continuerà a svolgere l’attività di vigilanza sui gestori nella triplice tradizionale declinazione della stessa, e cioè regolamentare, informativa ed ispettiva.
Gli Stati Membri dovranno designare le autorità competenti responsabili per il rilascio dell’autorizzazione, per l’attività di vigilanza e, in generale, per l’espletamento dei compiti previsti dal Regolamento ECSP e ne informeranno l’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in uno Stato Membro potrà avviare l’operatività transfrontaliera in altri Stati Membri inoltrando determinate informazioni all’autorità competente designata dallo Stato Membro in cui è stata concessa l’autorizzazione. Questa procedura è assimilabile (seppur con alcune differenze) alle procedure di passporting previste per intraprendere l’esercizio di attività e servizi d’investimento o bancari in un altro Stato Membro, diverso da quello di prima autorizzazione.
Tra le informazioni che il gestore autorizzato dovrà fornire rientrano: a) un elenco degli Stati Membri in cui il fornitore intende prestare servizi di crowdfunding; b) l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della prestazione di servizi di crowdfunding in tali Stati Membri; c) la data di inizio della prevista prestazione di servizi di crowdfunding da parte del fornitore; d) un elenco di ogni altra attività esercitata dal fornitore che non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento ECSP.
In tale ambito, il Regolamento ECSP introduce un meccanismo di silenzio assenso alquanto snello e rapido: il fornitore potrà infatti iniziare ad operare decorsi 15 giorni lavorativi successivi alla comunicazione delle informazioni all’autorità dello Stato Membro in cui è autorizzato.
Per garantire maggiore trasparenza agli investitori in relazione alla prestazione di tali servizi, l’ESMA è chiamata ad istituire un registro pubblico unificato di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e di tutte le piattaforme di crowdfunding che operano all’interno dell’Unione Europea[6].
Potranno richiedere l’autorizzazione come fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento ECSP le persone giuridiche aventi una stabile organizzazione all’interno dell’Unione, e ciò al fine di assicurare un’efficace vigilanza da parte dell’autorità competente dello Stato Membro.
La domanda di autorizzazione andrà presentata all’autorità competente dello Stato Membro in cui il fornitore di servizi di crowdfunding ha sede.
La normativa europea non indica quale requisito per la fornitura dei servizi di crowdfunding la presenza di succursali in altri Stati Membri. Anzi, a ben vedere, ai sensi del Regolamento, gli Stati Membri non possono imporre ai fornitori di servizi di crowdfunding su base transfrontaliera una presenza fisica nel territorio di uno Stato Membro diverso dallo Stato Membro in cui tali operatori sono autorizzati.
Sotto il profilo della tutela degli investitori, il Regolamento introduce alcuni importanti requisiti prudenziali, diritti e obblighi di trasparenza e informazione, nonché presidi di garanzia per gli investitori non sofisticati[7].
Tra gli altri sono previsti:
Il Regolamento inoltre dispone che i fornitori di servizi di crowdfunding adottino un sistema di governance efficace per una corretta gestione dei rischi e per la prevenzione dei conflitti di interesse[9].
Come anticipato, il Regolamento ECSP sarà direttamente applicabile negli Stati Membri a decorrere dal 10 novembre 2021.
I fornitori di servizi di crowdfunding potranno continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell’ambito di applicazione del Regolamento ECSP fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione ai sensi di tale Regolamento, se tale data è anteriore.
Per i portali già autorizzati potranno essere previsti dagli Stati Membri meccanismi di opt-in semplificati per passare al nuovo regime[10].
Durante il periodo di transizione, gli Stati Membri potranno prevedere procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore del Regolamento, sono autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding. Al termine del periodo di transizione, le normative nazionali sul crowdfunding saranno integralmente sostituite dal nuovo regime e i fornitori che non saranno stati autorizzati secondo il nuovo Regolamento non potranno più operare.
[1] Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita bis), convertito con modifiche nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha modificato il TUF introducendo nel Titolo III, Parte II, un nuovo Capo III-quater che delinea il quadro normativo per l’esercizio del servizio di gestione dei portali di equity crowdfunding. Da ultimo, il Capo III-quater del Titolo III della Parte II è stato rinominato come Capo I del Titolo III-bis della Parte II dall’art. 2 del D. Lgs. n. 165 del 25 novembre 2019.
[2] Il legislatore italiano è intervenuto con la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) la quale, modificando il TUF, ha esteso l’ambito di applicazione della normativa in tema di raccolta di capitali online anche alle offerte aventi ad oggetto obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalle PMI.
[3] Il citato importo di 5 milioni di Euro rappresenta la soglia utilizzata dalla maggior parte degli Stati Membri per esentare le offerte al pubblico di titoli dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, conformemente al Regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. Regolamento Prospetto).
Le operazioni riguardanti importi maggiori saranno regolamentate dalla MiFID e dal Regolamento Prospetto.
[4] L’attuale disciplina nazionale del lending crowdfunding è contenuta nella sezione IX delle Disposizioni di Banca d’Italia sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari (Delibera n. 586 del 2016), dove il lending crowdfunding è definito come social lending, vale a dire “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto”.
Le piattaforme di lending crowdfunding, allo stato attuale, possono operare solo se sono autorizzate come istituto di pagamento ex art. 114-septies TUB, intermediario finanziario ex art. 106 TUB o istituto di credito.
[5] Le forme di crowdfunding basate su ricompense e donazioni (c.d. donation e reward based crowdfunding) non rientrano nell’ambito di applicazione delle nuove norme in quanto non possono essere considerate servizi finanziari.
[6] In Italia, allo stato attuale, i fornitori di servizi di crowdfunding sono iscritti in un registro tenuto dalla Consob. Nella sezione ordinaria di tale registro sono iscritti i gestori specializzati nella raccolta di capitali, i quali, oltre al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, per il quale è prevista una specifica esenzione, non possono prestare altri servizi di investimento, non essendo autorizzati come SIM o impresa di investimento.
In una sezione speciale del registro tenuto dalla Consob, invece, sono attualmente iscritti, i gestori “di diritto”, cioè soggetti già autorizzati a fornire servizi di investimento, e dunque banche, SIM, gestori di OICR (SGR, SICAF e SICAV che gestiscono direttamente i propri patrimoni, GEFIA UE, GEFIA non UE, società di gestione UE, gestori di EuVECA e di EuSEF) limitatamente all’offerta di azioni o quote di OICR che investono prevalentemente in PMI, ed imprese sociali.
[7] Gli investitori non sofisticati sono definiti in via residuale dal Regolamento come gli investitori che non sono “sofisticati”. È investitore sofisticato ogni persona fisica o giuridica che è cliente professionale ai sensi dell’Allegato II, sezione I, punto 1, 2, 3 o 4, della MiFID II o ogni persona fisica o giuridica che ha l’approvazione del fornitore di servizi di crowdfunding conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’Allegato II del Regolamento ECSP. L’Allegato II definisce l’investitore sofisticato come “un investitore che è consapevole dei rischi connessi all’investimento sui mercati dei capitali e dispone di risorse adeguate per assumersi tali rischi senza esporsi a eccessive conseguenze finanziarie”. Le seguenti persone fisiche o giuridiche sono in ogni caso considerate investitori sofisticati in tutti i servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento ECSP: 1) Persone giuridiche che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri: a) fondi propri pari almeno a Euro 100.000; b) fatturato netto pari almeno a Euro 2.000.000; c) bilancio pari almeno a Euro 1.000.000 2) Persone fisiche che soddisfano almeno due dei seguenti criteri: a) reddito lordo personale di almeno Euro 60.000 per anno di imposta, o un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e le attività finanziarie, di un valore superiore a Euro 100.000; b) l’investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti, oppure l’investitore ha detenuto una posizione esecutiva per almeno 12 mesi nella persona giuridica di cui al punto 1); c) l’investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati dei capitali con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti.
[8] Il diritto di recesso che il Regolamento Consob attribuisce agli investitori retail è invece esercitabile entro sette giorni dalla data dell’adesione all’offerta. In questo caso, la disciplina nazionale attualmente vigente è più favorevole per gli investitori.
[9] A tal riguardo, i fornitori non possono accettare come titolari di progetti offerti sulla piattaforma gestita i partecipanti al capitale che detengono il 20%, o più, del capitale sociale, i loro dirigenti o dipendenti, qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo.
[10] Ad oggi, sono iscritti 44 gestori di portali nella sezione ordinaria del registro tenuto dalla Consob. Ciò implica che la nuova disciplina europea genererà un impatto rilevante sull’ecosistema nazionale dei portali di crowdfunding. Occorrerà pertanto, nel prossimo futuro, monitorare attentamente le scelte del regolatore nazionale per verificare se e come il meccanismo di opt-in semplificato sarà attuato in Italia.