Il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n.13 (“Decreto PNRR”), che contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n.47 e in vigore dal seguente 25 febbraio, ha introdotto alcune novità rilevanti in materia di Composizione Negoziata della Crisi (“CNC”), strumento di gestione della crisi d’impresa introdotto dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118 e successivamente recepito negli artt. 12 e ss. d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”).
A oltre un anno dall’introduzione della CNC, un percorso stragiudiziale di gestione precoce della crisi aziendale, il Decreto PNRR risponde alla necessità avvertita nella prassi di semplificarne l’accesso e agevolarne il ricorso da parte delle imprese.
In sintesi, il Decreto PNRR consente oggi:
- l’accesso a un piano straordinario di rateizzazione del debito tributario: l’art. 38, comma 1, del Decreto modifica l’art. 25-bis, comma 4, CCII in tema di “misure premiali” estendendo fino a 120 rate (a fronte delle 72 previste in precedenza) il termine massimo legale di dilazione del debito in riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrante. Restano invariate le condizioni ulteriori di cui al citato art. 25-bis, comma 4, ossia:
- il requisito della comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’apposita istanza da presentare a cura dell’imprenditore e sottoscritta dall’esperto;
- l’applicazione alle fattispecie di cui agli artt. 23, comma 1, lett. a) e c), CCII, ossia la conclusione di un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni o di un accordo idoneo a consentire l’esenzione dall’azione revocatoria e dai reati di bancarotta;
- l’accesso, per i creditori dell’imprenditore in crisi, alla procedura di recupero dell’IVA di rivalsa: l’art. 38, comma 2, del Decreto PNRR prevede che, in caso di esito positivo della CNC ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. a) e c), CCII e dalla data della loro pubblicazione presso il Registro Imprese, i creditori possano emettere una nota di variazione ai fini I.V.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (“Legge I.V.A.”) – da registrare ai sensi dell’art. 25 della medesima Legge I.V.A. – recuperando così l’importo a titolo di I.V.A. esposto in fattura, versato e non incassato, tramite la detrazione d’imposta ammessa ai sensi dell’art. 19 della stessa Legge I.V.A. Si tratta di un’innovazione di notevole impatto considerato che finora, per espressa previsione normativa, tale previsione era limitata alle sole ipotesi delle procedure concorsuali, nonché agli accordi di ristrutturazione e ai piani attestati di risanamento, purché pubblicati presso il Registro Imprese;
- l’accesso alla CNC tramite una dichiarazione sostitutiva delle certificazioni tributarie e previdenziali: l’art. 38, comma 3, del Decreto PNRR prevede che il requisito della produzione delle certificazioni tributarie e previdenziali di cui all’art. 17, comma 3, lett. e), f) e g), CCII – relativo al certificato unico dei debiti tributari, dei debiti contributivi e per premi assicurativi, oltre alla situazione debitoria complessiva delle somme iscritte a ruolo – possa essere soddisfatto tramite un’autodichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesti di averne fatto richiesta almeno dieci giorni prima della presentazione della stessa domanda di CNC. Tale previsione è applicabile alle domande di CNC già presentate e che verranno presentate sulla piattaforma dedicata fino al 31 dicembre 2023.
Contrariamente a quanto emerso nelle prime bozze circolate del Decreto PNRR, resta esclusa l’estensione alla CNC dell’istituto della transazione fiscale e previdenziale di cui all’art. 63 CCII.