Legge n. 21/2021
La legge 26 febbraio 2021 n. 21, che ha convertito il decreto legge del 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe), ha prorogato al 31 luglio 2021 le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee di società ed enti già introdotte dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, art. 106). In particolare, in materia di convocazione dell’assemblea ordinaria, rispettivamente per le s.p.a. e le s.r.l. (in deroga agli articoli 2364 e 2478bis del codice civile, ed alle relative disposizioni statutarie), è stata confermata la possibilità di tenere l’assemblea per l’approvazione del bilancio civilistico 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente, anziché entro il termine civilistico ordinario di 120 giorni, senza la necessità che si verifichino situazioni di emergenza tali da giustificarne il ricorso in base alle norme usualmente applicabili.
La Legge ha altresì stabilito la proroga al 30 aprile 2021 dell’art. 73 del Decreto Cura Italia, in materia di svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali. Assemblee e consigli di amministrazione potranno pertanto tenersi in audio o video conferenza in deroga alle previsioni di legge e di statuto che richiedono la presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario. Con il recente decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, ancora soggetto a conversione, tale proroga è stata estesa al 31 luglio 2021 (data fino alla quale è stato prorogato lo stato d’emergenza dovuto alla pandemia).
Infine, in deroga all’art. 2479 del codice civile, le s.r.l. potranno procedere all’approvazione del bilancio civilistico 2020 attraverso il sistema della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto anche qualora tale modalità non sia prevista nell’atto costitutivo, ovvero in deroga alle eventuali disposizioni statutarie.
Legge di Bilancio 2021
Un’ulteriore misura di rilievo è quella introdotta in materia di riduzione di capitale per perdite dall’art. 1, comma 266, della Legge del 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio), che ha sostituito l’articolo 6 del Decreto Liquidità (decreto legge dell’8 aprile 2020 n. 23) convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 giugno 2020 n. 40.
La nuova norma ha stabilito che, se le perdite accertate al 31 dicembre 2020:
Essendo tali disposizioni volte a sostenere le imprese in sofferenza nel corso del 2020 e consentir loro di riorganizzarsi e auspicabilmente superare la crisi originata dalla pandemia, è stato altresì stabilito che le perdite rinviabili dovranno essere accuratamente identificate in nota integrativa e, nel corso dei vari esercizi, essere distinte da eventuali altre perdite che diversamente dovranno essere trattate in base alla normativa ordinaria.
Con riferimento alle perdite diverse da quelle maturate nell’esercizio 2020, sono stati sollevati dubbi in merito al trattamento delle perdite dell’esercizio 2019. Il comma 266 dell’art. 1 della Legge di Bilancio infatti ha sostituito – e non solo prorogato o esteso – la precedente normativa d’urgenza di riferimento, già oggetto di diverse e antitetiche interpretazioni nel corso del 2020. In base al dato letterale della norma attualmente in vigore, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021, ha escluso che il rinvio possa operare anche per le perdite maturate prima dell’esercizio 2020, escludendo da tale regime, in particolare, le perdite relative all’esercizio 2019. È auspicabile che il punto venga chiarito dal legislatore o dalla giurisprudenza per evitare che il beneficio e il sostegno alle imprese che la normativa attuale fornisce venga sterilizzato dalla necessità di intervenire secondo la normativa ordinariamente applicabile con riferimento alle perdite dell’esercizio 2019.
Va infine sottolineato che i provvedimenti di cui alla Legge e alla Legge di Bilancio sono facoltà di cui le imprese potranno beneficiare, potendo, i soggetti interessati, optare per l’adozione delle norme codicistiche e statutarie normalmente applicabili.