L’agevolazione fiscale per i redditi derivanti da proprietà intellettuale comunemente detta “patent box” è stata sostituita con una diversa misura agevolativa che prevede una “super-deduzione” di costi sostenuti in relazione ad alcune tipologie di beni immateriali.
La nuova disciplina è stata introdotta dall’art. 6 del DL 21 ottobre 2021 n. 146 (convertito nella L. 17.12.2021 n. 215), modificato da ultimo dall’ art. 1, comma 10 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022). Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione si sostanzia nella deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi di ricerca e sviluppo (sostenuti anche attraverso contratti di ricerca stipulati con società terze o enti di ricerca) maggiorati del 110% sostenuti in relazione a:
Non godranno, invece, della super-deduzione i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a marchi e know-how.
È previsto un meccanismo di recapture che consentirà alle imprese di utilizzare il beneficio della super-deduzione per i costi di R&D sostenuti negli otto anni precedenti all’ottenimento della privativa industriale sui beni agevolabili.
Il regime troverà applicazione sulla base di una specifica opzione, irrevocabile e rinnovabile, che avrà una durata di cinque periodi d’imposta.
Le informazioni necessarie alla determinazione della misura dell’agevolazione saranno indicate in apposita documentazione, predisposta secondo quanto sarà previsto da un provvedimento di prossima emanazione dell’Agenzia delle Entrate.
L’indicazione di tale documentazione in dichiarazione dei redditi sarà valida ai fini della penalty protection in caso di rettifica in sede di accertamento (similmente a quanto avviene in materia di documentazione transfer pricing).
Il beneficio della super-deduzione è cumulabile con la fruizione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Le disposizioni sulla super-deduzione troveranno applicazione a partire dal periodo d’imposta 2021 per i soggetti “solari”, e dallo stesso periodo non saranno più esercitabili le opzioni relative al regime patent box. In pratica, resteranno valide le opzioni patent box relative al periodo d’imposta 2020 (quinquennio 2020-2024).
I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il vecchio regime patent box in relazione a periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’entrata in vigore della nuova disciplina (cioè i periodi d’imposta antecedenti al 2021 per i soggetti “solari”) possono scegliere, in alternativa al patent box, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Non possono approfittare di questa alternativa i soggetti che hanno beneficiato dell’agevolazione patent box in regime di “autodeterminazione” e quelli che hanno sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di una procedura di ruling o di istanza di rinnovo.
In sostanza i contribuenti che fruiscono del vecchio regime patent box non sono obbligati a sostituirlo in maniera immediata con il nuovo regime della super-deduzione, restando aperta questa possibilità fino al periodo d’imposta 2024, e sempre su base opzionale.