Per far fronte alla crisi economica dovuta alla pandemia Covid-19, il Governo ha varato una maxi manovra con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020, puntando con forza al settore edile, come volano dell’economia, in un’ottica di sostenibilità. Il Decreto ha, infatti, incrementato gli incentivi e le detrazioni, già previsti per il 2020, per interventi di riqualificazione energetica e sismica, innalzando sino al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per tali lavori nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (cd. “superbonus”).
Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, originariamente introdotte dal Decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, sono state oggetto di diverse proroghe e da ultimo riconfermate fino al 31 dicembre 2020 dalla Legge di Bilancio 2020.
La novità più significativa introdotta dal Decreto Rilancio è rappresentata dall’innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese di riqualificazione, aliquota che nelle precedenti versioni della disciplina non superava l’85%.
Nello specifico, l’aliquota di detrazione prevista dalla Legge di Bilancio 2020 variava fra il 50% e l’85% delle spese di riqualificazione in base al tipo di lavoro effettuato e al tipo di unità immobiliare su cui venivano eseguiti i lavori, agevolando in misura più consistente i condomini.
Altra novità di grandissimo rilievo è costituita dall’introduzione del meccanismo della cessione del credito relativo al superbonus, che permetterà di monetizzare i bonus fiscali.
Il Decreto Rilancio, infatti, dispone che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi agevolabili, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:
Il Decreto Rilancio ha, inoltre, provveduto a rendere più rapida la modalità ordinaria di fruizione della detrazione per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, riducendo il lasso temporale a 5 anni, rispetto ai 10 precedentemente previsti.
Lavori “trainanti”, limiti di spesa e requisiti minimi tecnici
Il cd. super ecobonus (cioè la possibilità di detrarre l’intero importo della spesa sostenuta, con un beneficio aggiuntivo del 10%) è applicabile alle spese sostenute per i lavori espressamente indicati dal comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio (“lavori trainanti”), e a tutti quelli di riqualificazione energetica qualora abbinati a quelli trainanti.
I lavori trainanti sono i seguenti:
I limiti di spesa su cui calcolare la detrazione del 110% per l’isolamento termico sono:
Per l’intervento sugli impianti termici i limiti di spesa sono:
Il comma 2 dell’art. 119 prevede che tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (elencati nell’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, fra cui l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), accedono alla detrazione del 110%, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
Se eseguiti congiuntamente ad uno dei lavori “trainanti”, anche gli interventi relativi a impianti fotovoltaici e per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici danno diritto al super ecobonus del 110%.
Per fruire del super ecobonus gli interventi, nel loro complesso, devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (dimostrato da certificato energetico “APE” pre e post-intervento rilasciato da tecnico abilitato).
Il cd. super sismabonus del 100% riguarda invece i lavori su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e finalizzati ad un miglioramento sismico dell’edificio. Restano esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4, ossia la zona meno soggetta a rischio sismico in base alla classificazione sismica dell’Italia operata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003.
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 96mila euro all’anno per ogni immobile oppure per ogni unità immobiliare, in caso di interventi condominiali.
Per poter usufruire delle detrazioni, è necessario che i lavori garantiscano una riduzione del rischio sismico di una o due classi.
Un superbonus del 165% è previsto per alcune aree del centro Italia colpite da sisma nel 2009 e nel 2016.
I due super bonus condividono il novero dei soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione, ossia:
I due super bonus hanno il medesimo periodo di validità, in quanto la detrazione del 100% è applicabile in entrambi i casi per le spese sostenute nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Al riguardo è importante tenere presente che per fruire del bonus non rileva per le persone fisiche, i professionisti e gli enti non commerciali la data di inizio dei lavori, bensì la data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa).
Rientrano tra gli interventi agevolabili dal Superbonus anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo o batterie, a patto che sia eseguita congiuntamente agli interventi di riqualificazione energetica “trainanti”.
Il superbonus vale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110% o per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Nel caso di interventi di nuova costruzione, consistenti in ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, la suddetta quota viene ridotta a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
Il superbonus spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
In ogni caso, la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8 agosto 2020 n. 24/E e con il Provvedimento 8 agosto n. 283847, ha definito le modalità attuative per le alternative alla detrazione diretta, ossia lo sconto in fattura o la cessione del credito.
La comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal Provvedimento 8 agosto n. 283847. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione, per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, o dall’amministratore di condominio, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.
Il Provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione.
I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 sono stati pubblicati il Decreto Asseverazioni (che ha dato attuazione alla lettera a), comma 13, dell’articolo 119, del Decreto Rilancio), e il Decreto Requisiti Tecnici (emanato in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, del D.L. n. 63/2013).
Il primo, varato dal Ministro dello Sviluppo economico, definisce in maniera dettagliata le modalità e i contenuti delle asseverazioni che i tecnici incaricati dovranno redigere ed inviare ai vari organi competenti, tra cui l’ENEA, per garantire la fruizione del superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
L’asseverazione – sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e compilata da tecnico abilitato sull’apposito portale informatico dell’ENEA secondo i modelli allegati al decreto – può avere ad oggetto interventi conclusi o in stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione.
Il Decreto Requisiti Tecnici definisce i requisiti tecnici e i massimali di costo che devono soddisfare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici agevolati da ecobonus “ordinario”, bonus facciate e superbonus 110%, e, in particolare, prevede che:
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore (ad esempio per gli interventi di mera sostituzione degli infissi o della caldaia), l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento previsti dal decreto stesso (Allegato I).
Si segnala che sono ricomprese tra le spese agevolabili anche quelle per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica.